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Sez. 1, Sentenza n. 6393 del 15/07/1996 (Rv. 498554 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO | Appalto cosiddetto "a forfait" - Deroga all'art. 1664 cod. civ. - Ammissibilità - Mancato adeguamento del prezzo finale al maggior costo - Arricchimento senza causa a favore del committente - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498554-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO

La deroga alla disciplina dell'art. 1664 cod. civ. (onerosità o difficoltà dell'esecuzione) nel cosiddetto appalto "a forfait" non comporta alcuna alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall'alea normale di questo tipo contrattuale. Pertanto, il mancato adeguamento del prezzo convenuto per l'appalto al maggior costo non può integrare arricchimento senza causa a favore del committente, non concretandosi l'arricchimento in un accadimento estraneo alla volontà contrattuale ed al consenso prestato alla parte "impoverita".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)