Sez. 2, Sentenza n. 1494 del 21/01/2011 (Rv. 616612 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO | Appalto con corrispettivo "a corpo" - Revisione dei prezzi - Configurabilità - Condizioni - Imprevedibilità degli aumenti - Necessità.
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO
Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato determinato a corpo e non a misura, l'appaltatore non può invocare la revisione dei prezzi, di cui all'art. 1664 c.c., per le variazioni di costo intervenute in corso di esecuzione e dipendenti da fattori che al momento della stipula del contratto potevano essere preveduti; quando, invece, gli aumenti siano dipesi da fattori del tutto imprevedibili al momento della stipula del contratto, la revisione dei prezzi è dovuta anche nell'appalto con corrispettivo a corpo, a meno che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, non vi abbiano inequivocabilmente rinunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1664 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)