Sez. 1, Sentenza n. 3036 del 17/05/1982 (Rv. 420963 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONTRORICORSO - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA.*
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - COSTITUZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONTRORICORSO - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - SANATORIA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 3, R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullità delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e del secondo comma dell'articolo citato, è ammissibile il ricorso per Cassazione notificato ad una amministrazione dello stato presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso quella generale, quando l'amministrazione stessa si sia costituita mediante controricorso, trovando anche in tale ipotesi applicazione l'art. 156 comma terzo cod. proc. civ. secondo cui la nullità di un atto non può essere pronunciata se esso ha raggiunto il suo scopo. (Conf 250/78, mass n 389540).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)