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Sez. 1, Sentenza n. 250 del 20/01/1978 (Rv. 389540 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PRESSO UN'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE PRESSO QUELLA GENERALE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389540-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PRESSO UN'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHE PRESSO QUELLA GENERALE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 97 dell'8 luglio 1967, la quale ha dichiarato l'illegittimita dell'art 11 terzo comma del RD 30 ottobre 1933 n 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria delle nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e secondo comma dello stesso articolo, non puo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso per Cassazione notificato ad un'amministrazione dello stato presso l'Avvocatura distrettuale, anziche presso quella generale, quando l'amministrazione stessa si sia costituita mediante controricorso, trovando, anche in tale ipotesi, applicazione il principio di cui all'art 156 terzo comma cod proc civ, in base al quale la nullita di un atto non puo essere pronunciata se esso ha raggiunto il suo scopo. (V 2381/76, mass n 381159; (V 3002/72, mass n 360759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)