Sez. 4, Sentenza n. 9981 del 29/11/2000 Cc. (dep. 12/03/2001) Rv. 218196 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Processo cumulativo - Richiesta di patteggiamento per alcuni degli imputati - Giudizio a cognizione piena per taluno degli imputati - Sentenza pretorile cumulativa pronunciata dopo la chiusura del dibattimento - Effetti extrapenali per coloro che hanno patteggiato la pena - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In tema di patteggiamento, non viola gli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. la sentenza del Pretore che, sulla richiesta di applicazione della pena formulata solo da alcuni degli imputati, esaurisca il dibattimento e pronunci, con un'unica decisione, la condanna di uno di essi e l'applicazione della pena per gli altri, atteso che - i riferimenti contenuti nella sentenza di condanna in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, anche per coloro i quali avevano chiesto e ottenuto la pena concordata, non possono avere alcuna efficacia nei giudizi extrapenali, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., in considerazione del fatto che coloro che hanno patteggiato la pena non rivestivano la qualità di imputato nel giudizio ordinario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)