Sez. 4, Sentenza n. 699 del 26/03/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207670 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO | Ingiustificato - Giudizio a cognizione piena - Sentenza - Motivazione - Requisiti - Indicazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di patteggiamento, la sentenza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 448 primo comma, seconda parte, cod. proc. pen., applica all'imputato la pena da lui richiesta, a seguito di dibattimento per il dissenso del pubblico ministero, non può prescindere dalla valutazione degli elementi di giudizio propri della cognizione piena, quasi che quel giudizio si sia svolto al solo fine di apprezzare la congruità della pena proposta dall'imputato: questa verrà quindi applicata solo nel caso in cui il giudice ritenga, motivatamente, di dover pronunciare una sentenza di condanna. (Nella specie lo svolgimento del dibattimento era stato ritenuto funzionale al solo fine di "consentire al giudice di potere rettamente valutare la legittimità o meno del dissenso del p.m.": la Cassazione ha annullato la sentenza in quanto veniva così ipotizzato un giudizio a cognizione semipiena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)