Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 8 novembre 2001, causa C-143/99
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quinta Sezione)
8 novembre 2001
Nel procedimento C-143/99,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verfassungsgerichtshof (Austria) e diretta ad ottenere, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Adria-Wien Pipeline GmbH,
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
e
Finanzlandesdirektion für Kärnten,
una pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore), P. Jann, L. Sevón e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H.A. Rühi, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per l'Adria-Wien Pipeline GmbH, dall'avv. W.-D. Arnold, Rechtsanwalt;
per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
per il governo finlandese, dalla sig.ra T Pynnä, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz, P.F. Nemitz e J.M. Flett, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Adria-Wien Pipeline GmbH, del governo austriaco, del governo danese e della Commissione, all'udienza del 15 marzo 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito delle controversie tra l'Adria-Wien Pipeline GmbH e la Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH, da un lato, e la Finanzlandesdirektion für Kärnten, dall'altro, circa il rimborso di imposte sull'energia.
punto 3
La Repubblica d'Austria, nel contesto di una riforma fiscale e nell'ambito dello Strukturanpassungsgesetz del 1996 (legge sull'adattamento strutturale, BGBl. 1996, n. 201), ha adottato, pubblicato e fatto entrare in vigore simultaneamente tre leggi, vale a dire:
l'Elektrizitätsabgabegesetz (legge relativa all'imposta sull'energia elettrica; in prosieguo: l'«EAG»);
l'Erdgasabgabegesetz (legge relativa all'imposta sul gas naturale; in prosieguo: l'«EGAG»);
l'Energieabgabenvergütungsgesetz (legge relativa al rimborso delle imposte sull'energia; in prosieguo: l'«EAVG»).
punto 4
L'EAG prevede un'imposta pari a euro 0,00726728 per chilowattora di energia elettrica consumata. In forza dell'art. 1, n. 1, dell'EAG, all'imposta sull'energia elettrica sono soggetti:
la fornitura di energia elettrica, ad eccezione di quella fornita ad imprese distributrici di energia elettrica, nonché
il consumo di energia elettrica da parte di imprese distributrici di energia elettrica nonché il consumo di energia elettrica prodotta dallo stesso consumatore, o di energia elettrica trasferita nell'ambito di applicazione territoriale dell'imposta.
punto 5
In forza dell'art. 6, n. 3, dell'EAG, il fornitore di energia elettrica trasia l'imposta sul destinatario.
punto 6
L'EGAG prevede norme analoghe per la fornitura e il consumo di gas naturale.
punto 7
L'EAVG prevede il parziale rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica, conformemente all'EGAG e all'ÉAG. In forza dell'art. 1, n. 1, di tale legge, le dette imposte vanno rimborsate su domanda, qualora superino (in totale) lo 0,35% del valore netto della produzione del consumatore di energia. L'importo del rimborso viene versato previa deduzione di una franchigia pari a ATS 5000 al massimo.
punto 8
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2, n. 1, dell'EAVG, il rimborso delle imposte sull'energia è riconosciuto solo alle imprese il cui fulcro di attività può dimostrarsi consistere nella produzione di beni materiali.
punto 9
Le imprese che non soddisfacevano quest'ultima condizione hanno visto respinta la loro domanda di rimborso. Così è stato per l'Adria-Wien Pipeline GmbH, prima ricorrente nella causa principale, la cui attività consiste in particolare nella costruzione e nella gestione di oleodotti.
punto 10
Il Verfassungsgerichtshof, a cui è stato sottoposto un ricorso contro la mancata concessione di rimborsi delle imposte sull'energia, si chiede se le disposizioni dell'EAVG costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato.
punto 11
Il Verfassungsgerichtshof solleva più precisamente dubbi circa il carattere selettivo del rimborso delle imposte sull'energia. A suo parere, non è stata risolta la questione se una differenza nel rimborso di tali imposte tra le imprese che producono beni materiali e quelle che forniscono servizi sia sufficiente a rendere il provvedimento selettivo e, di conseguenza, possa rientrare nell'ambito delle norme applicabili agli aiuti di Stato.
punto 12
Nel caso di soluzione affermativa, il giudice a quo si chiede se la qualifica di aiuto di Stato dovrebbe essere accolta anche qualora tutte le imprese potessero beneficiare di un rimborso delle imposte sull'energia.
punto 13
Di conseguenza, il Verfassungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se i provvedimenti legislativi di uno Stato membro, che prevedono il parziale rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale ed all'energia elettrica, ma che accordano tale rimborso solo alle imprese il cui fulcro di attività può dimostrarsi consistere nella produzione di beni economici materiali, vadano considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se un siffatto provvedimento legislativo debba considerarsi aiuto di Stato in conformità dell'art. 92 del Trattato CE, anche quando esso sia accordato a tutte le imprese a prescindere dal fatto che il loro fulcro di attività possa dimostrarsi consistere nella produzione di beni economici materiali».
Sentenza › Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
punto 14
Il governo austriaco s'interroga sulla rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini delle controversie nella causa principale, tenuto conto della ripartizione delle competenze tra le giurisdizioni austriache.
punto 15
Esso afferma che la costituzione austriaca ripartisce il controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative tra il Verwaltungsgerichtshof ed il Verfassungsgerichtshof. Quest'ultimo può conoscere, in quanto inadempimenti di obblighi derivanti dalla costituzione, soltanto delle violazioni qualificate e quindi anche manifeste di disposizioni normative semplici. Al di fuori di tale ipotesi, esso deve lasciare al Verwaltungsgerichtshof il compito di esercitare il controllo.
punto 16
Ora, pur nell'ipotesi che il provvedimento controverso costituisca un aiuto di Stato, il legislatore nazionale non avrebbe commesso nessuna violazione manifesta delle disposizioni comunitarie nella materia. Come ciò risulterebbe dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Verfassungsgerichtshof stesso solleverebbe dubbi a tale riguardo. Quest'ultimo non avrebbe quindi nessuna competenza per risolvere le controversie nella causa principale.
punto 17
Secondo una giurisprudenza costante, spetta ai giudici nazionali, cui è stata sottoposta la controversia, valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte. Tuttavia, quest'ultima può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale in particolare qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta da quest'ultimo non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale (v., ad esempio, sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punti 38 e 39).
punto 18
Così non è nelle controversie nella causa principale, in quanto queste sono relative a disposizioni nazionali che prevedono un rimborso di imposte sull'energia e il giudice a quo chiede se tale rimborso costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato.
punto 19
Peraltro, per quanto riguarda l'asserita incompetenza del giudice a quo, non spetta alla Corte verificare se l'ordinanza di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura (v. sentenze 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina, Racc. pag. 33, punto 7; 20 ottobre 1993, causa C-10/92, Balocchi, Racc. pag. I-5105, punto 16, e 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 24).
punto 20
Deriva da quanto precede che le questioni sollevate dal Verfassungsgerichtshof sono ricevibili
Sentenza › Sulle questioni › Osservazioni preliminari
punto 21
In primo luogo, va richiamato il sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dal Trattato e i ruoli, rispettivamente, nella sua attuazione e sotto il controllo della Corte, della Commissione e dei giudici nazionali.
punto 22
Ai sensi dell'art. 3, lett. g) del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g), CE], l'azione della Comunità comporta l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. In tale ambito, l'art. 92, n. 1, del Trattato dichiara incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
punto 23
Onde garantire l'efficacia di tale divieto, l'art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) impone alla Commissione uno specifico dovere di controllo e, agli Stati membri, obblighi precisi al fine di facilitare tale compito della Commissione e di evitare che la stessa sia posta di fronte al fatto compiuto.
punto 24
Per quanto riguarda i progetti intesi ad istituire o a modificare aiuti, l'art. 93, n. 3, del Trattato, stabilisce anzi tutto che la Commissione ne venga informata in tempo utile per presentare le sue osservazioni. Tale disposizione vincola poi la Commissione ad avviare senza indugio la procedura in contraddittorio contemplata all'art. 93, n. 2, del Trattato, qualora essa ritenga che il progetto notificato non sia compatibile col mercato comune. Infine, l'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato, vieta, in termini inequivocabili, allo Stato membro di dare esecuzione ai provvedimenti progettati prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
punto 25
Come la Corte ha messo in evidenza, in particolare nell'ordinanza 20 settembre 1983, causa 171/83 R, Commissione/Francia (Racc. pag. 2621, punto 12), l'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato, costituisce la salvaguardia del sistema di controllo istituito dallo stesso articolo, che, a sua volta, garantisce, in maniera sostanziale, il funzionamento del mercato comune.
punto 26
L'intervento da parte dei giudici nazionali nel sistema di controllo degli aiuti di Stato discende dall'efficacia diretta riconosciuta al divieto di dare esecuzione all'aiuto, previsto dall'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato.
punto 27
I giudici nazionali debbono assicurare ai cittadini comunitari che saranno tratte tutte le conseguenze collegate ad una violazione di tale disposizione dal loro diritto interno, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l'attuazione delle misure d'aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie (v. sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Federation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I-5505, punto 12).
punto 28
Essendo consapevole dei principi summenzionati, il Verfassungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali solo per essere in grado, eventualmente, di trarre le conseguenze dall'inosservanza dell'art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato, in quanto la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non ha costituito oggetto di una notifica alla Commissione.
punto 29
Infatti, se i giudici nazionali sono indotti, a tal fine, a determinare se un provvedimento nazionale debba o no essere qualificato come aiuto di Stato ai sensi del Trattato, essi non possono, tuttavia, pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune, essendo tale valutazione di esclusiva competenza della Commissione, sotto il controllo della Corte (v., in tal senso, sentenza Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, citata, punto 14).
punto 30
A tale riguardo, occorre ricordare che il divieto di massima degli aiuti di Stato non è né assoluto né incondizionato. In tal senso, l'art. 92, n. 3, del Trattato, conferisce alla Commissione un ampio potere discrezionale di dichiarare determinati aiuti compatibili con il mercato comune in deroga al divieto generale formulato dall'art. 92, n. 1, del Trattato.
punto 31
Si deve rilevare a tale proposito che le esigenze di tutela dell'ambiente possono costituire un obiettivo in forza del quale determinati aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune (v., in particolare, la comunicazione della Commissione relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, GU 1994, C 72, pag. 3).
punto 32
Risulta dalle considerazioni che precedono che la soluzione che la Corte è indotta a dare al giudice a quo circa l'eventuale natura di aiuto di Stato dei provvedimenti di cui trattasi nella causa principale non può costituire una pronuncia anticipata sulla sua compatibilità con il Trattato.
Sentenza › Sulle questioni › Sulla seconda questione
punto 33
Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice a quo vuol sapere, in sostanza, se provvedimenti nazionali come quelli di cui trattasi nella causa principale costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato, quand'anche essi si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, a prescindere dall'oggetto della loro attività.
punto 34
Come risulta dal testo dell'art. 92, n. 1, del Trattato, un vantaggio economico concesso da uno Stato membro costituisce un aiuto solo se, presentando una determinata selettività, è tale da favorire «talune imprese o talune produzioni».
punto 35
Di conseguenza, un provvedimento statale che avvantaggia indistintamente l'insieme delle imprese ubicate nel territorio nazionale non può costituire un aiuto di Stato.
punto 36
Pertanto, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che provvedimenti nazionali come quelli di cui trattasi nella causa principale non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, a prescindere dall'oggetto della loro attività.
Sentenza › Sulle questioni › Sulla prima questione
punto 37
Con la prima questione, il giudice a quo vuol sapere, in sostanza, se provvedimenti nazionali, che prevedono un parziale rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale ed all'energia elettrica solo a favore delle imprese il cui fulcro di attività può dimostrarsi consistere nella produzione di beni materiali, vadano considerati quali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato.
punto 38
Secondo una costante giurisprudenza, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione. Esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pagg. 1, 39; 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 13, e 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 34).
punto 39
In applicazione di tali principi, la Corte ha già dichiarato che può essere qualificata come aiuto di Stato la tariffa, a favore di una categoria di imprese, di una fonte di energia ad un livello inferiore a quello che sarebbe stato normalmente adottato, qualora tale tariffa, adottata da un organismo che agisce sotto il controllo e le direttive dei poteri pubblici, sia imputabile allo Stato membro interessato e quest'ultimo, a differenza di un operatore economico ordinario, si serva dei suoi poteri per far fruire i consumatori di energia di un vantaggio pecuniario rinunciando all'utile che potrebbe normalmente trarne (v., in tal senso, sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 28).
punto 40
Alla luce delle considerazioni che precedono, la fornitura di energia a condizioni preferenziali alle imprese produttrici di beni materiali alla quale perviene una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale può costituire un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza SFEI e a., citata, punto 59).
punto 41
Ai fini dell'applicazione dell'art. 92 del Trattato, è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario del provvedimento sia migliorata o aggravata con riferimento alla situazione giuridica precedente o, all'opposto, non sia evoluta nel tempo (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 10). Occorre unicamente determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento interessato (v., in tal senso, sentenza 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punti 28-31).
punto 42
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (v. sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 33, e Belgio/Commissione, citata, punto 33).
punto 43
A tale riguardo, il governo austriaco sostiene che l'introduzione delle imposte sull'energia ed il loro parziale rimborso è stata fatta non in modo isolato, ma nell'ambito del Strukturanpassungsgesetz del 1996 che prevede un dispositivo globale di provvedimenti destinati a consolidare il bilancio. Composto da provvedimenti generali, socialmente equilibrati, che riguardano l'insieme delle categorie socio-professionali, tale dispositivo dovrebbe essere considerato nella sua integralità.
punto 44
Sempre secondo il governo austriaco, è frequente, trattandosi di tale tipo di dispositivo globale, che nuovi provvedimenti i quali gravano in modo sproporzionato su una categoria di operatori non siano completamente applicabili a quest'ultima durante la fase della loro attuazione. Il limite del rimborso delle imposte sull'energia alle imprese che producono beni materiali troverebbe precisamente la sua giustificazione nel fatto che tali imprese sarebbero state proporzionalmente più gravate delle altre dalle suddette imposte.
punto 45
A giudizio del governo austriaco, tale tipo di provvedimento in quanto fondato su criteri obiettivi e avendo avvantaggiato un gran numero di imprese, non sarebbe selettivo ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
punto 46
Il governo danese ritiene anche che le norme austriache di cui trattasi nella causa principale costituiscano provvedimenti generali che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
punto 47
Anzitutto, la riscossione delle imposte sull'energia di cui trattasi nella causa principale, che avrebbero un campo di applicazione generale, verrebbe effettuata sulla base di criteri obiettivi. Poi, le norme in materia di rimborso di tali imposte farebbero parte integrante del sistema globale di imposizione dell'energia. Infine, essendo direttamente determinate dal legislatore, le condizioni alle quali è subordinato il detto rimborso le autorità competenti non sarebbero autorizzate né ad esercitare un qualsiasi potere discrezionale per quanto riguarda la scelta delle imprese che possono beneficiare di tale vantaggio né a modularne la portata.
punto 48
In primo luogo, occorre far presente che né il numero elevato di imprese beneficiarie né la diversità e la rilevanza dei settori ai quali queste imprese appartengono consentono di ritenere un'iniziativa statale come un provvedimento generale di politica economica (v., in tal senso, sentenza Belgio/Commissione, citata, punto 32).
punto 49
In secondo luogo, la concessione di vantaggi alle imprese il cui fulcro di attività è la produzione di beni materiali non è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di imposizione instaurato in forza dello Strukturanpassungsgesetz del 1996.
punto 50
Infatti, da un lato, le imprese fornitrici di servizi possono, come le imprese produttrici di beni materiali, essere grandi consumatrici di energia ed incorrere in costi energetici superiori allo 0,35% del valore netto della loro produzione, il che è sufficiente a concedere il diritto al rimborso delle imposte sull'energia per le imprese che producono principalmente beni materiali.
punto 51
A tale riguardo, la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non consente di esaminare il regime di rimborso riservato alle imprese che producono principalmente beni materiali come provvedimento meramente temporaneo tale da permettere il loro adeguamento progressivo al nuovo regime, visto che esse sarebbero proporzionalmente più gravate da quest'ultimo, come sostiene il governo austriaco.
punto 52
Dall'altro, le considerazioni di carattere ecologico alla base della normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non giustificano che l'utilizzo di gas naturale o di energia elettrica da parte del settore delle imprese fornitrici di servizi sia trattato in modo diverso dall'utilizzo di tali energie da parte del settore delle imprese produttrici di beni materiali. Il consumo di energia per ognuno di tali settori è pure dannoso per l'ambiente.
punto 53
Dalle considerazioni che precedono deriva che, benché obiettivo, il criterio di distinzione utilizzato dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale non è giustificato né dalla natura né dalla struttura generale di tale normativa, sicché il provvedimento controverso non può non costituire un aiuto di Stato.
punto 54
Del resto, come ha osservato giustamente la Commissione, risulta dalla motivazione del progetto relativa alla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale che la concessione di condizioni vantaggiose al settore delle imprese produttrici di beni materiali era diretta a preservare la sua competitività, in particolare all'interno della Comunità.
punto 55
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione nel senso che devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato i provvedimenti nazionali che prevedono un rimborso parziale delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica solo a favore delle imprese che hanno, provatamente, come attività principale la produzione di beni materiali.
Sentenza › Sulle spese
punto 56
Le spese sostenute dai governi austriaco, danese e finlandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verfassungsgerichtshof con ordinanza 10 marzo 1999, dichiara:
1) Provvedimenti nazionali che prevedono un parziale rimborso delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), qualora si applichino a tutte le imprese ubicate nel territorio nazionale, a prescindere dall'oggetto della loro attività.
2) Devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92 del Trattato i provvedimenti nazionali che prevedono un rimborso parziale delle imposte sull'energia applicate al gas naturale e all'energia elettrica solo a favore delle imprese che hanno, provatamente, come attività principale la produzione di beni materiali.
Firme
La Pergola
Wathelet
Jann
Sevón
Timmermans
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo ľ 8 novembre 2001.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quinta Sezione
P. Jann