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Sez. L, Sentenza n. 6817 del 08/08/1987 (Rv. 455017 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - TERMINE BREVE - DECORRENZA - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA GENERALE NON COSTITUITOSI PER LA PARTE RAPPRESENTANTE - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455017-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - TERMINE BREVE - DECORRENZA - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA GENERALE NON COSTITUITOSI PER LA PARTE RAPPRESENTANTE - IDONEITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello è necessario, anche nel rito del lavoro, la notifica della sentenza di primo grado al procuratore costituito nel detto grado di giudizio. Non è pertanto sufficiente la notifica al difensore munito di procura generale alle liti ove quest'ultimo ancorché presente ad una udienza del giudizio di primo grado non sia costituito per la parte rappresentata, atteso che la procura medesima conferisce al difensore il potere di compiere e ricevere Atti processuali nell'interesse della parte mandante, soltanto se (e dal momento in cui) la parte stessa si costituisca in giudizio a mezzo di quel difensore. (V 4171/83, mass n 429114).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)