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Sez. 2, Sentenza n. 4171 del 17/06/1983 (Rv. 429114 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - SENTENZA RESA NEI CONFRONTI DI PARTE CONTUMACE - NOTIFICAZIONE - INIZIATIVA ASSUNTA DA CHI SI DICHIARI PROCURATORE DEL CONTUMACE - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1983-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429114-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE - SENTENZA RESA NEI CONFRONTI DI PARTE CONTUMACE - NOTIFICAZIONE - INIZIATIVA ASSUNTA DA CHI SI DICHIARI PROCURATORE DEL CONTUMACE - INEFFICACIA.*

La procura alla lite conferisce al difensore il potere di compiere o ricevere Atti processuali nell'interesse della parte, secondo la previsione dell'art. 84 cod. proc. civ., solo se e dal momento in cui questa si costituisca in giudizio per mezzo del difensore medesimo. Pertanto, con riguardo a sentenza resa nei confronti di parte contumace, l'iniziativa alla notificazione della sentenza stessa, al fine della decorrenza del termine d'impugnazione, a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., non può essere validamente assunta da chi si dichiari procuratore del contumace, perché la mancata Costituzione in giudizio osta a che l'eventuale procura alla lite possa attribuire il suddetto potere. (V 4846/81, mass n 415558).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)