diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 829 del 10/04/1964 (Rv. 301168 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PARTI, POSIZIONE PROCESSUALE - INTERVENTO DI UN NUOVO SOGGETTO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301168-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PARTI, POSIZIONE PROCESSUALE - INTERVENTO DI UN NUOVO SOGGETTO - INAMMISSIBILITA.*

Non puo essere consentito l'intervento di un nuovo soggetto nel giudizio di rinvio, anche se si tratti di colui che e titolare del diritto, fatto valere nel processo da altro soggetto carente di 'legitimatio ad causam'.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)