Sez. 3, Sentenza n. 4351 del 12/10/1977 (Rv. 387953 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - NORME APPLICABILI - INTERVENTO DI TERZO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - NORME APPLICABILI - INTERVENTO DI TERZO - INAMMISSIBILITA.*
L'art 394 cod proc civ, secondo cui nel giudizio di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, va inteso nel senso che tale richiamo debba essere contenuto entro i confini di compatibilita con le norme del giudizio di rinvio, che e caratterizzato dalla particolare natura di giudizio a cognizione limitata, nel quale le parti non possono dedurre nuove domande o eccezioni nuove, ne prospettare difese non fatte valere nella precedente fase di merito: conseguentemente deve ritenersi inammissibile l'intervento di terzo in Sede di rinvio. (Conf 2689/64, mass n 304029; (Conf 829/64, mass n 301168).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)