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Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 14/02/1984 (Rv. 433252 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - PRINCIPIO DELLA NON IMPUGNABILITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. IN RELAZIONE ALL'ART. 69, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433252-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ORDINANZA RESA SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - PRINCIPIO DELLA NON IMPUGNABILITÀ - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. IN RELAZIONE ALL'ART. 69, ULTIMO COMMA, COD. PROC. PEN. - INSUSSISTENZA.*

Il principio della non impugnabilità nemmeno con ricorso per Cassazione, del provvedimento reso sull'istanza di ricusazione del giudice civile, a norma dell'art. 53 cod. proc. civ., in considerazione della sua portata ordinatoria e non decisoria, manifestamente non pone la citata norma in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in tema di eguaglianza e di diritto di difesa, in relazione all'art. 69 ultimo comma cod. proc. pen., il quale, sia pure con alcune limitazioni e peculiarità, prevede la natura giurisdizionale e l'impugnabilità del provvedimento reso sulla ricusazione del giudice penale, atteso che quest'ultima norma non configura espressione di un criterio generale dell'ordinamento, ricollegabile ai suddetti precetti costituzionali, ma risponde alle particolari esigenze del processo penale, non riscontrabili nel processo civile, ove la pronuncia sulla ricusazione conclude un procedimento di tipo sostanzialmente amministrativo, che non incide su posizioni di diritto soggettivo e persegue soltanto finalità di ordine generale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)