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Sez. 1, Sentenza n. 7921 del 06/08/1990 (Rv. 468614 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - NON IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO RESO SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 25 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468614-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - NON IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO RESO SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 24 E 25 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La norma dell'art. 53 cod. proc. civ. - che sancisce la non impugnabilità, nemmeno con ricorso per Cassazione, del provvedimento reso sull'istanza di ricusazione del giudice, in considerazione della sua portata ordinatoria e non decisoria, a conclusione di un procedimento incidentale di tipo sostanzialmente amministrativo - manifestamente non contrasta con l'art. 25 cost., poiché la ricusazione non incide sull'organo-giudice, né sui criteri di (pre) Costituzione del medesimo, rilevanti in Sede di tutela del giudice naturale, ma sul giudice-persona, e neppure con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, in tema di eguaglianza e di diritto di difesa, in relazione all'art. 69 ultimo comma cod. proc. pen. (il quale, sia pure con alcune limitazioni e peculiarità, prevede la natura giurisdizionale e l'impugnabilità del provvedimento reso sulla ricusazione del giudice penale), atteso che quest'ultima norma non configura espressione di un criterio generale dell'ordinamento, ricollegabile ai suddetti precetti costituzionali, ma risponde alle particolari esigenze del processo penale, non riscontrabili nel processo civile. (Conf 519/87, mass n 450249, sulla prima parte; (Conf 461/86, mass n 444065, sulla prima parte; (Conf 1113/84, mass n 433253; (Conf 1113/84, mass n 433252; (Conf 1113/84, mass n 433251).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)