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Sez. L - , Sentenza n. 427 del 10/01/2019 (Rv. 652221 - 01)

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Dirigenza medica degli enti previdenziali - Regime delle incompatibilità - Art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Equiparazione ai dirigenti medici del S.S.N. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652221-01

ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI

In materia di pubblico impiego privatizzato, il regime delle incompatibilità per la dirigenza medica degli enti previdenziali è quello dettato dall'art. 53, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e non quello di cui all'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, riferibile alla sola dirigenza medica del S.S.N., atteso che l'art. 13 della l. n. 222 del 1984, che estendeva al personale medico degli enti previdenziali gli istituti normativi previsti per i medici del S.S.N., è divenuto inapplicabile ex art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, poi trasfuso nell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, a seguito della sottoscrizione del c.c.n.l. 11 ottobre 1996 per la dirigenza degli enti pubblici non economici e del successivo accordo 14 aprile 1997 per il personale medico del comparto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 1, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 13, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7, Contr. Coll. 11/10/1996, Contr. Coll. 14/04/1997, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)