Sez. L - , Ordinanza n. 23522 del 09/10/2017 (Rv. 646093 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenti sanitari - Contratti stipulati in regime di eclusività dopo il 31 dicembre 1998 - Attività professionale "extramuraria" - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Ai sensi degli artt. 15 quater, 15 quinquies e 15 sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività libero professionale "extramuraria" è del tutto preclusa ai dirigenti sanitari con contratto stipulato in regime di esclusività dopo il 31 dicembre 1998, non essendo peraltro ravvisabile alcun rapporto di specialità tra il citato art. 15 quinquies e l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui disciplina, contenuta ai commi da 6 a 13, concernente tra l'altro la materia degli incarichi retribuiti dei dipendenti pubblici, trova applicazione anche nei confronti dei dirigenti del servizio sanitario nazionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 undecies CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 53 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)