Sez. 6, Sentenza n. 2270 del 28/01/1986 Ud. (dep. 20/03/1986) Rv. 172184 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENUTO DEDUCENTE UN IMPEDIMENTO INSUSSISTENTE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENUTO DEDUCENTE UN IMPEDIMENTO INSUSSISTENTE - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - LEGITTIMITÀ - RAGIONE.*
L'imputato detenuto, che deduca un impedimento riconosciuto come insussistente, dev'essere giudicato in assenza e non in contumacia. In tal caso, infatti, il suo comportamento è da considerarsi come rinuncia a presenziare al dibattimento, mentre la declaratoria di contumacia ha come presupposto l'assenza ingiustificata dello imputato o la valutazione negativa, da parte del giudice, dello impedimento da lui addotto. (V mass n 166514).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)