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Sez. 1, Sentenza n. 9602 del 06/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166514 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - RITUALITÀ DELLA CONTUMACIA - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166514-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - RITUALITÀ DELLA CONTUMACIA - CASO DI SPECIE.*

In tema di procedimento contumaciale occorre che l'impedimento a comparire dedotto dall'imputato sia legittimo e cioè non sia riconducibile ad un comportamento contra ius. Ne consegue che qualora l'imputato, peraltro detenuto, simuli una sintomatologia dolorifica, correttamente ne viene dichiarata la contumacia, perché egli con il suo comportamento ha dato causa all'impossibilità di essere presente allo svolgimento del processo a suo carico. (V mass n 138565; (V mass n 110106).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)