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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 21 giugno 1984, causa 69/83

Decisione
decisa il 1984-06-21
ECLI
ECLI:EU:C:1984:225

Epigrafe

Nella causa 69/83, Charles Lux, dipendente di grado A 5 della Corte dei conti delle Comunità europee, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo al suo indirizzo privato, 17, rue Bertholet, ricorrente, contro Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francesco de Filippis, in qualità di agente, assistito dall'avv. Lucette Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti, 29, rue Aldringen, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Corte dei conti in data 24 marzo 1983, con cui viene modificata la ripartizione dei posti tra il settore «presidenza» ed il settore «personale-funzionamento», nonché della decisione del presidente della Corte dei conti in data 14 aprile 1983 che modifica la destinazione del ricorrente assegnandolo al settore «personale e funzionamento», LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori K. Bahlmann, presidente di Sezione, P. Pescatore e D. Due, giudici, avvocato generale: P. VerLoren van Themaat cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti possono così riassumersi:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
Terminati gli studi di diritto a Lussemburgo, ad Aix-en-Provence e a Parigi, il ricorrente si iscriveva all'albo degli avvocati di Lussemburgo il 4 giugno 1969. Parallelamente alla sua attività forense, egli faceva un tirocinio come notaio sempre in Lussemburgo e lavorava, nell'ambito della conferenza d'adesione dei nuovi Stati membri, presso la segreteria generale del Consiglio dei ministri delle Comunità.
paragrafo 2
II 25 giugno 1973 egli veniva assunto in servizio nell'ufficio legale della Commissione, presso il quale svolgeva funzioni di amministratore fino al 1o agosto 1978, data in cui veniva nominato amministratore presso la Corte dei conti, in un primo tempo con mansioni tanto amministrative quanto di controllo. Con effetto dal 20 gennaio 1980 veniva nominato amministratore principale presso l'ufficio legale.
paragrafo 3
Dal 15 gennaio 1981 l'ufficio legale veniva incluso nel settore «presidenza», dal quale dipende tuttora.
paragrafo 4
Il 24 marzo 1983, la Corte dei conti decideva di modificare la ripartizione dei posti dell'organico tra il settore «presidenza» e il settore «personale e funzionamento». In applicazione di questa decisione, essa trasferiva un posto di amministratore principale giurista dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento». Con decisione 14 aprile 1983, il presidente della Corte dei conti modificava la destinazione dell'interessato, trasferendolo, a decorrere dal 15 aprile 1983, dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento».

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Il 26 aprile 1983, il ricorrente presentava un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina della Corte dei conti, cioè al suo presidente. Contemporaneamente, il 28 aprile dello stesso anno, egli depositava nella cancelleria della Corte di giustizia un ricorso e una domanda di provvedimenti urgenti.
paragrafo 2
Il presidente della seconda sezione respingeva la domanda di provvedimenti urgenti, ritenendo in sostanza che l'urgenza di sospendere l'esecuzione dei provvedimenti adottati non era stata provata dal ricorrente; di conseguenza, il procedimento è continuato nel merito.
paragrafo 3
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 4
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 5
Tuttavia, essa ha chiesto alla convenuta di produrre in causa il verbale della riunione tenuta dalla Corte dei conti giovedì 24 marzo 1983, o quantomeno un estratto autenticato di detto verbale, relativo alla ripartizione dei posti tra il settore «presidenza» e il settore «personale e funzionamento», ed in particolare al trasferimento di un pósto di amministratore principale giurista dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento». Essa ha pure chiesto alla convenuta di comunicarle la descrizione delle mansioni del ricorrente prima e dopo il suo trasferimento, nonché di quelle del sig. Marty-Gauquié a decorrere dal 14 aprile 1983;
paragrafo 6
Essa ha inoltre convocato in udienza i sigg. Stoll, segretario generale della Corte dei conti, e Gérald Coget, capo della divisione «spese di personale», affinché questi potessero rispondere alle domande che le fosse sembrato opportuno rivolgere loro.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
A. In via principale : 1. Dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo. 2. Di conseguenza, a) annullare la decisione della Corte dei conti 24 marzo 1983 che modifica la ripartizione dei posti tra il settore «presidenza» e il settore «personale e funzionamento» e che, in particolare, trasferisce un posto di amministratore principale giurista dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento»; b) annullare la decisione del presidente della Corte dei conti 14 aprile 1983 che modifica la destinazione del ricorrente assegnandolo al settore «personale e funzionamento»; e) annullare la decisione 27 aprile 1983 con cui si respinge il reclamo da lui presentato in merito; d) porre le spese a carico della convenuta. B. In subordine: 1. Dichiarare il ricorso ricevibile. 2. Prima di pronunciarsi nel merito, disporre, come misure istruttorie, la produzione dei documenti indicati nel ricorso, l'audizione del sig. Jean-Aimé Stoll sui punti indicati nel ricorso, nonché l'audizione dei sigg. Albert Leicht e Gerald Coget.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
Dichiarare il ricorso ricevibile, ma respingerlo in quanto infondato. Porre le spese a carico del ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta

paragrafo 1
Il ricorrente deduce cinque mezzi, che è opportuno esaminare come segue.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › Primo mezzo:

paragrafo 1
Violazione degli artt. 2, 1° comma, e 7, n. 1, 1° comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee e dell'art. 7 del regolamento interno della Corte dei conti; incompetenza e violazione delle norme e dei principi generali del diritto, in particolare dei principi «patere legem quam ipse fecisti» e «donner et retenir ne vaut»
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che, in un caso come quello di specie, in cui il posto è occupato da un titolare, dal complesso delle norme sopra citate risulta che non è la Corte dei conti in quanto collegio l'organo competente a modificare la ripartizione dei posti tra ί vari settori, bensì il suo presidente, che agisce in veste di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo APN). Il posto di cui si contesta il trasferimento è effettivamente un posto occupato da un titolare, poiché vi è un solo posto di amministratore principale giurista presso la Corte dei conti, quello del ricorrente. Secondo quest'ultimo, prima dell'impugnata decisione della Corte dei conti, era stato sempre il presidente a decidere la modifica della destinazione di un posto e del suo titolare, vale a dire la nuova destinazione di un dipendente assieme al posto. Stando così le cose, è errato da parte della Corte dei conti sostenere che vi è stata dapprima modifica della ripartizione dei posti dell'organico tra i due settori e poi decisione di trasferire il ricorrente. Analogamente, sono inconciliabili le due affermazioni della convenuta secondo cui si tratta di un trasferimento di posti dell'organico e il posto trasferito è l'unico corrispondente alla specializzazione e al livello di preparazione del ricorrente.
paragrafo 3
La convenuta sostiene invece che, a norma dell'art. 13 del regolamento interno della Corte dei conti, questa «stabilisce la struttura dei propri servizi. Essa ripartisce i posti-tra i settori». Di conseguenza, la decisione 24 marzo 1983 con cui, nell'organico, è stato trasferito un posto di amministratore principale da un settore all'altro era di competenza della Corte dei conti, mentre la decisione 14 aprile 1983, che ha destinato il ricorrente al settore «personale e funzionamento» era di competenza del presidente della Corte dei conti, che agiva in veste di APN.
paragrafo 4
Questo primo mezzo si spiega solo in quanto il ricorrente ha confuso tra ripartizione dei posti previsti in organico e destinazione dei dipendenti. A giudizio della convenuta, questa confusione è dovuta al fatto che, in altre istituzioni, l'APN ha competenza tanto per la ripartizione dei posti in organico quanto per la modifica della destinazione dei dipendenti. Essa contesta infine l'affermazione del ricorrente secondo cui qualsiasi modifica di destinazione dei dipendenti, prima di quella di cui trattasi, è stata effettuata dal presidente della Corte dei conti e sostiene che gli esempi addotti nell'allegato del ricorso si riferiscono a modifiche riguardanti scambi di posti, decisi nell'ambito della politica di avvicendamento del personale e relativi a dipendenti dello stesso grado, tra settori parimenti dotati dei corrispondenti posti in organico, condizione che non si è verificata nella fattispecie.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › Secondo mezzo:

paragrafo 1
Violazione dell'art. 25, 2° comma, dello statuto del personale e inosservanza delle forme sostanziali
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che la decisione di cui trattasi, che gli arreca pregiudizio, dovrebbe essere motivata. Orbene, la decisione 24 marzo 1983 non è motivata, per il semplice fatto che non gli è stata comunicata e che egli ne ha preso conoscenza solo per il richiamo che ad essa si fa nella decisione 14 aprile 1983 del presidente della Corte dei conti. Quest'ultima decisione non è sufficientemente motivata in quanto non indica quali ragioni, inerenti all'interesse del servizio, giustifichino la modifica della destinazione del ricorrente. Una motivazione particolareggiata sarebbe necessaria, tanto più che, nella fattispecie, il posto occupato dal ricorrente comporta mansioni che non corrispondono alla natura dei compiti propri di un settore di controllo, nel quale egli è stato tuttavia trasferito pur se, normalmente, non avrebbe potuto occuparvi un posto di grado Ä 5/4, poiché non ha almeno sei anni d'esperienza in un'attività attinente al controllo.
paragrafo 3
Secondo il ricorrente, la convenuta ha torto allorché sostiene che la decisione 24 marzo 1983 rappresenta una decisione generale, poiché, in primo luogo, su richiesta espressa del presidente, il segretario della Corte dei conti ha personalmente informato il ricorrente di questa decisione e, inoltre, se la teoria della convenuta fosse corretta, qualsiasi decisione con cui si trasferisce un posto assieme al suo titolare avrebbe portata generale e non dovrebbe quindi venir comunicata per iscritto al dipendente interessato. Quanto all'argomento secondo cui la decisione del presidente è motivata a sufficienza dall'interesse del servizio e da quello del ricorrente, mediante il richiamo alla decisione 24 marzo 1983 della Corte dei conti, il ricorrente sostiene che si tratta di considerazioni «a posteriori», che risultano infondate in quanto l'interesse del servizio non è stato preso in considerazione, come il ricorrente intende dimostrare nell'ambito del suo quarto mezzo.
paragrafo 4
La convenuta sostiene, da un lato, che la decisione 24 marzo 1983 della Corte dei conti è lina decisione generale di organizzazione che per di più è stata comunicata personalmente al ricorrente dal segretario della Corte stessa. Quanto alla decisione dell'APN in data 14 aprile 1983, che è indubbiamente una decisione individuale, essa dovrebbe essere motivata solo qualóra recasse pregiudizio al ricorrente, il che, secondo la convenuta, non si verifica nella fattispecie. Inoltre, essa è sufficientemente giustificata dall'interesse del servizio e da quello del ricorrente. L'interesse del servizio è infatti evidente, poiché la natura dei compiti di controllo del settore «personale e funzionamento» dimostra la necessità di affidarli ad un amministratore giurista poiché, inoltre, in mancanza di un giurista, il modo in cui i compiti inerenti a questo settore erano stati svolti nell'ultimo triennio non era stato del tutto soddisfacente. L'interesse del ricorrente è altrettanto indiscusso, tanto per quel che riguarda la sua idoneità a svolgere i compiti che gli sono stati affidati — in quanto egli stesso ha sempre dichiarato di essere uno specialista in materia di controllo della regolarità e della legittimità delle spese di personale e di funzionamento, nonché in materia di bilancio e di diritto finanziario, quanto per quel che riguarda le possibilità di carriera che esistono in questo settore. Infine, il ricorrente travisa la giurisprudenza in materia di motivazione, poiché la Corte di giustizia ha ammesso che l'art. 25, 2° comma, dello Statuto è rispettato allorché le circostanze e il contesto nei quali l'atto impugnato è stato adottato consentono all'interessato di conoscere gli elementi essenziali che hanno indotto l'amministrazione ad adottare la sua decisione — come si è verificato nella fattispecie — (ved., in particolare, le sentenze 1. 6. 1983, Seton, cause 36, 37 e 218/81, Race. 1983, pag. 1789, e 14. 7. 1983, Nebe, causa 176/82, Race. 1984, pag. 2475).

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › Terzo mezzo:

paragrafo 1
Violazione degli artt. 4, 7 e 29 dello Statuto del personale, violazione delle norme e dei principi di diritto ed in particolare di quelli che disciplinano il trasferimento di un dipendente assieme al suo posto, nonché quelli di sana amministrazione e di coerenza interna
paragrafo 2
Il ricorrente ribadisce che, trattandosi nella fattispecie di un trasferimento del dipendente assieme al posto, il provvedimento è giuridicamente impossibile, giacché nella fattispecie, contrariamente a quanto costituisce la sostanza stessa del trasferimento del dipendente assieme al posto, esso ha implicato una modifica sostanziale delle mansioni, proprio per il fatto che il ricorrente passa da un settore di amministrazione ad un settore di controllo. Inoltre, il trasferimento in questione è giuridicamente impossibile anche in quanto non sono stati affatto definiti i nuovi compiti che il ricorrente dovrebbe svolgere e in quanto detti compiti sono inconsistenti. Il ricorrente ritiene che il suo assunto sia corroborato in primo luogo dal fatto che il sig. Leicht, allora dirigente del settore di controllo in questione, e il sig. Coget, suo nuovo capo divisione, gli hanno dichiarato di aver bisogno di un controllore e non di un giurista, in secondo luogo dal fatto che, su sei mesi di lavoro nel nuovo posto, per quattro egli è rimasto inattivo, ha avuto un mese di vacanze ed ha effettivamente lavorato per un solo mese, ed in terzo luogo dal fatto che il capo divisione gli ha comunicato di non vedere problemi giuridici nel programma di lavoro per i controlli da effettuarsi nel 1984 e gli ha chiesto di individuare problemi del genere.
paragrafo 3
Infine, secondo il ricorrente, la sua destinazione non può essere definitiva, nel senso che gli sarebbe difficile, a lunga scadenza avvalersi delle sue conoscenze giuridiche in un settore di controllo, tenuto conto del metodo di lavoro, cosiddetto metodo fondato sull'analisi sistematica, seguito alla Corte dei conti.
paragrafo 4
Di conseguenza, la convenuta non ha via d'uscita. In effetti, o affida al ricorrente compiti di controllo, nel qual caso modificherebbe sostanzialmente le mansioni dell'interessato e il trasferimento del dipendente assieme al posto sarebbe illecito; oppure gli affida mansioni di carattere giuridico, e in questo caso il ricorrente sarebbe perfettamente inutile nel posto che gli è stato recentemente assegnato e quindi le sue mansioni sarebbero inconsistenti e il trasferimento illecito, come sancito dalla Corte nella sentenza 9 luglio 1981 (Turner, cause riunite 59 e 129/80, Race. pag. 1883).
paragrafo 5
La convenuta sostiene che, nella fattispecie, il trasferimento del titolare assieme al posto non ha implicato alcuna modifica sostanziale delle mansioni. Poiché, il ricorrente continua a svolgere mansioni di carattere giuridico, anche se nell'ambito di un'unità di controllo. In proposito essa ricorda che, nel 1978, nella sua qualità di amministratore nel settore di controllo del sig. Leicht, egli si occupava già, almeno in parte, del settore di controllo. Poiché, quindi non si fonda su motivi di pura convenienza amministrativa, il trasferimento del ricorrente è legittimo, tanto più che le mansioni che gli sono state affidate non sono manifestamente incompatibili con la sua preparazione e col suo precedente stato di servizio; la sentenza Turner non può dunque venir invocata nella fattispecie. La convenuta ricorda pure, in proposito, che la valutazione dell'idoneità di un dipendente rientra nella competenza dell'amministrazione.
paragrafo 6
Inoltre, i compiti che gli sono stati affidati nel settore «personale e funzionamento» non sono inconsistenti. Questo settore necessita invece precisamente di un giurista, e il fatto che le mansioni non siano state esattamente definite non ha alcuna pertinenza, in quanto nessun impiego presso la Corte dei conti è stato definito con una formula tipo, poiché, essendo necessario adeguarsi allo sviluppo dei controlli, dette mansioni sono standardizzate. Non esiste d'altro canto alcun obbligo giuridico, per un'istituzione comunitaria, di descrivere le man-sioni del personale in forma di organigramma, giacché basta stabilire una ripartizione dei posti secondo le previsioni di bilancio.
paragrafo 7
Quanto all'argomento del ricorrente, secondo cui egli non potrebbe essere candidato ad un posto di amministratore principale in un settore di controllo in quanto non ha sei anni di esperienza in questo settore, la convenuta sostiene che questo argomento si fonda su un bando di concorso, che non può rappresentare una descrizione delle funzioni di una carriera.
paragrafo 8
Per quanto riguarda, infine, le allegazioni del ricorrente circa la presunta inconsistenza del suo lavoro, la convenuta sostiene che il ricorrente trasgredisce gravemente alcuni degli obblighi e dei doveri che gli incombono, e trova sorprendente che, in spregio degli obblighi impostigli dallo Statuto, egli si vanti della sua inattività e ne tragga argomento.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › Quarto mezzo:

paragrafo 1
Violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto, nonché delle norme e dei principi giuridici generali, in particolare di quello di sana amministrazione e di quello secondo cui qualsiasi atto amministrativo deve essere motivato in modo giuridicamente ammissibile, vale a dire non può essere viziato da errore di diritto e/o di fatto, e i motivi devono essere coerenti e pertinenti
paragrafo 2
Secondo il ricorrente, l'interesse del servizio richiederebbe che egli rimanga assegnato all'ufficio legale, destinazione giustificata dalla sua preparazione e dalla sua esperienza professionale e conforme al bando di concorso in base al quale è stato assunto. Poiché la decisione del presidente 14 aprile 1983 conferma che il posto occupato dal ricorrente — che è un posto specifico per l'ufficio legale — è l'unico che corrisponde alle sue qualifiche, l'interesse del servizio richiederebbe ch'egli non venga allontanato dall'ufficio legale proprio nel momento in cui il lavoro di questo ufficio è particolarmente cospicuo.
paragrafo 3
Al contrario, nel settore «personale e funzionamento» non si presentano problemi giuridici, poiché in tre anni mai l'ufficio legale ha dovuto intervenire in questo settore su richiesta di consultazione giuridica relativamente ad un problema di controllo.
paragrafo 4
Il ricorrente ricorda poi che egli non ha le qualifiche necessarie per occupare un posto in un settore di controllo, poiché nei relativi avvisi di posto vacante si è sempre richiesta un'esperienza di almeno sei anni del settore del controllo. Di conseguenza, l'interesse del servizio non può obiettivamente imporre che il ricorrente venga destinato a compiti per i quali non ha le qualifiche indispensabili.
paragrafo 5
Infine, il ricorrente contesta il ragionamento fatto dalla convenuta:
paragrafo 6
in primo luogo, a suo avviso, il punto di vista della convenuta è contraddittorio in quanto, mentre sostiene che nell'interesse del settore «personale e funzionamento» si deve assegnare a questo settore un giurista, pur se, stando alle sue stesse dichiarazioni, ve ne sono già cinque in servizio, essa è del parere che l'interesse dell'ufficio legale non esiga che il ricorrente e il suo posto rimangano nell'ambito di tale ufficio, il che costituisce per di più un modo di vedere che si risolve nel negare l'esistenza stessa dell'ufficio legale; in secondo luogo, questo argomento relativo all'ufficio legale è pure in contraddizione con la nota con cui il presidente della Corte, il 14 aprile 1983, comunicava al settore «presidenza» che, in futuro, incaricato di assistere il segretario della Corte dei conti nelle attività inerenti all'ufficio legale sarebbe stato il sig. Marty-Gauquié; in terzo luogo, nel settore «presidenza», vi era un posto vacante A 5/4 che poteva venir trasferito nel settore di controllo del sig. Leicht; in quarto luogo, prima della decisione di trasferire il ricorrente assieme al posto non sono state vagliate comparativamente le necessità del servizio in causa, poiché, secondo il ricorrente, la questione non è nemmeno stata posta all'ordine del giorno della riunione tenuta dalla Corte dei conti il 24 marzo 1983 e quindi, durante detta riunione, non si è affatto discusso questo argomento.
paragrafo 7
La convenuta sostiene essenzialmente che la ripartizione del proprio organico e la decisione di destinare un posto di giurista al settore «personale e funzionamento» rientra nella sua esclusiva competenza. Inoltre, l'interesse di questo settore a poter disporre della collaborazione diretta di un giurista è evidente, anche solo in considerazione della natura dei compiti di controllo di questo settore.
paragrafo 8
La convenuta contesta gli argomenti del ricorrente, ribattendo che questi si richiama ad alcuni avvisi di posto vacante per sostenere che non aveva le qualifiche necessarie a svolgere i suoi nuovi compiti, mentre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un dipendente «non può utilmente richiamarsi alle condizioni d'ammissione ad un altro concorso ... organizzato secondo modalità diverse ed inteso ad uno scopo diverso».
paragrafo 9
D'altro canto, l'interesse dell'ufficio legale non esigeva che il ricorrente vi rimanesse, poiché tale ufficio è diretto dal segretario della Corte dei conti e questi può farsi assistere, temporaneamente o in permanenza, da qualsiasi dipendente che abbia un'adeguata formazione giuridica, e spetta quindi all'APN destinare o meno all'ufficio in questione un dipendente con l'incarico particolare di assistere il segretario.
paragrafo 10
Quanto all'aumento del volume di lavoro dell'ufficio legale — che, secondo il ricorrente, dovrebbe indurre l'amministrazione a mantenerlo presso tale ufficio — la convenuta riconosce che l'aumento è innegabile, ma è dovuto in buona parte alle controversie che il ricorrente stesso ha sottoposto alla Corte di giustizia e che, di conseguenza, non può trattare direttamente.
paragrafo 11
Infine, la convenuta insiste sul fatto che se lo statuto mira a garantire a un dipendente il grado da lui raggiunto nonché un impiego corrispondente a detto grado, esso non gli riconosce invece alcun diritto ad un determinato posto; sicché il dipendente non può contrapporre il suo interesse personale ai provvedimenti adottati dall'APN onde organizzare i servizi.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti dedotti dalle parti nel corso della fase scritta › Quinto mezzo:

paragrafo 1
Sviamento di procedura e di potere
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene anzitutto che, se le decisioni adottate costituiscono un provvedimento giuridicamente impossibile di trasferimento di un dipendente unitamente al posto con conseguenze illogiche e contraddittorie, se ne deve concludere che il procedimento seguito dissimula in realtà un trasferimento d'autorità del ricorrente.
paragrafo 3
Egli sostiene in secondo luogo che, se le due decisioni impugnate non trovano giustificazione nell'interesse del servizio, se ne deve concludere che vi è presunzione di sviamento di potere.
paragrafo 4
Questa presunzione, secondo il ricorrente, è confermata da vari fatti :
paragrafo 5
Durante il 1982 il presidente della Corte dei conti incaricava due volte il sig. Stoli di informare il ricorrente che egli sarebbe stato trasferito in un altro servizio qualora non avesse rinunciato ai due ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia. Il 7 ottobre 1982, veniva assunto come agente temporaneo, ufficialmente per sostituire il sig. Ruppert, e distaccato presso il gabinetto del presidente della Corte dei conti, il sig. Marty-Gauquié, al quale tuttavia si lasciava capire che avrebbe dovuto occuparsi di altre pratiche amministrative e giuridiche: è lui che ha sostituito il ricorrente presso l'ufficio legale. Il 9 marzo 1983, il presidente della Corte dei conti rivolgeva gravi : rimproveri al sig. Stoli relativamente a due note dell'ufficio legale, criticando in particolare il fatto che queste note, firmate dallo stesso sig. Stoll, erano anche contraddistinte con le iniziali del ricorrente, e facendo capire che qualsiasi divergenza d'opinioni circa la concezione della funzione dell'ufficio legale sarebbe stata risolta al suo ritorno dalla vacanza di fine settimana. Invero, il 15 marzo 1983 il presidente informava il sig. Stoli, in assenza del ricorrente, del fatto che questi sarebbe stato trasferito e che il sig. Marty-Gauquié avrebbe preso il suo posto. Il ricorrente insiste sull'importanza di questo episodio e sostiene, malgrado i dinieghi della convenuta, di aver effettivamente partecipato alla redazione delle note di cui trattasi.
paragrafo 6
Da tutti questi elementi risulterebbe quindi che le due decisioni impugnate rappresentano una sanzione disciplinare dissimulata nei confronti del ricorrente.
paragrafo 7
La convenuta sostiene che il ricorrente dimentica l'ampio potere discrezionale attribuito all'APN dallo Statuto e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Inoltre, essa insiste sul fatto che, come ha dimostrato in precedenza, le decisioni impugnate sono conformi all'interesse del servizio e del ricorrente e non possono di conseguenza venir considerate come costituenti sviamento di procedura o di potere.
paragrafo 8
Relativamente ai fatti allegati dal ricorrente, essa fa le seguenti osservazioni:
paragrafo 9
Quanto alla minaccia di trasferimento, va a suo avviso sottolineato che il presidente e il segretario della Corte dei conti hanno sovente colloqui informali e riservati; stando così le cose, pur supponendo che il presidente avesse detto quanto sostiene il ricorrente, il suoi propositi andrebbero valutati nel contesto di queste riunioni. Inoltre, poiché il presidente non era competente ad operare il trasferimento del posto occupato dal ricorrente, «non si capisce perché avrebbe profferito nei confronti del ricorrente una minaccia che non poteva mettere in esecuzione». Quanto alla presunta sostituzione con il sig. Marty-Gauquié, si tratta di un'ipotesi irreale, in quanto il posto occupato dal ricorrente in organico è stato trasferito con il titolare. Quanto ai rimproveri che il presidente avrebbe espresso nei confronti del ricorrente il 9 marzo 1983, essi non sono né gravi né diretti al ricorrente: non potevano, d'altra parte, esser rivolti a lui poiché si riferivano a lavori cui il ricorrente non aveva partecipato.

SENTENZA › In fatto › V — Risposte alle domande formulate dalla Corte

paragrafo 1
La Corte ha chiesto alla convenuta di trasmetterle la descrizione delle mansioni del ricorrente prima e dopo il suo trasferimento, nonché quella delle mansioni del sig. Marty-Gauquié dal 14 aprile 1983. La convenuta ricorda anzitutto che la Corte dei conti non definisce per principio le mansioni dei suoi dipendenti, ma fissa semplicemente i posti dell'organico.
paragrafo 2
Ciò premesso, la convenuta descrive poi i compiti rispettivamente svolti dal ricorrente e dal sig. Marty-Gauquié.
paragrafo 3
Per quel che riguarda il ricorrente, la convenuta dichiara che questi, allorché prestava servizio presso la segreteria della Corte, aveva il compito esclusivo di assistere il segretario. Il ricorrente ha perciò collaborato alla redazione di pareri giuridici sui temi più svariati, non pareri su testi normativi in via di elaborazione; egli ha pure assistito il segretario della Corte dei conti in qualità di suo rappresentante presso la commissione consultiva per gli acquisti e per i contratti dell'istituzione; infine ha partecipato a determinate riunioni dei capi d'amministrazione e del comitato dello Statuto, nelle quali il segretario della Corte dei conti rappresentava l'istituzione.
paragrafo 4
Dopo aver ricordato i motivi per i quali il ricorrente è stato destinato al settore «personale e funzionamento», la convenuta dichiara che in quest'ambito il ricorrente era incaricato :
paragrafo 5
di provvedere alla consulenza giuridica della divisione: a questo titolo egli era incaricato di studiare vari problemi giuridici; di svolgere compiti di controllo relativi a problemi di carattere giuridico: a questo titolo egli era incaricato di effettuare un'indagine sul versamento dell'indennità per figli a carico ed un'altra sui gradi ad personam. Inoltre, per i primi mesi dell'esercizio 1984, egli è stato incaricato di portare a termine un'indagine sull'impiego da parte del CCR di Ispra, di determinato personale non disciplinato dallo statuto o dal regime applicabile agli altri agenti; di compiere studi giuridici su temi specifici nell'ambito di lavori di controllo in corso o in preparazione: in particolare, era stato incaricato di preparare l'indagine sui contratti di appalto, di effettuare uno studio sulla configurazione giuridica della cassa malattia ed uno studio comparativo delle tabelle degli effettivi presentate dalle varie istituzioni per l'organico del bilancio generale..
paragrafo 6
Per quel che riguarda le mansioni svolte dal sig. Marty-Gauquié dal 14 aprile 1983, la convenuta ricorda che, nella sua nota di servizio dello stesso giorno, il presidente della Corte dei conti aveva espressamente dichiarato che il sig. Marty-Gauquié era incaricato di assistere il sig. Stoli come consulente giuridico, pur continuando, nei limiti del possibile, ad assistere il sig. Ruppert, che si occupava dei rapporti con le altre istituzioni.
paragrafo 7
Secondo la convenuta si tratta di un semplice ampliamento dei compiti del sig. Marty-Gauquié, il quale fondamentalmente si occupa dei rapporti interistituzionali, compito che implica la presenza sistematica dell'interessato nelle varie istanze in cui si trattano problemi di bilancio. D'altro canto, dopo il 15 aprile 1983, l'interessato ha effettuato undici missioni a Bruxelles, Strasburgo, Parigi, per un complesso di ventiquattro giorni di missione effettiva.
paragrafo 8
Il sig. Marty-Gauquié è, pure incaricato dei rapporti esterni della Corte, compito che consiste nell'organizzazione di riunioni d'informazione sulle attività della Corte.
paragrafo 9
Infine, dal 15 aprile 1983, il sig. Marty-Gauquié ha pure assistito il sig. Stoli in qualità di consulente giuridico, partecipando a riunioni interistituzionali comunitarie e collaborando alla redazione di determinate note implicanti un parere giuridico.
paragrafo 10
Dunque, secondo la convenuta, il sig. Marty-Gauquié non ha sostituito il ricorrente presso l'ufficio legale della Corte dei conti, ma ha semplicemente posto le sue conoscenze di giurista a disposizione del settore «presidenza» e del segretario della Corte.
paragrafo 11
Ritenendo che la Corte dei conti non si sarebbe limitata a descrivere le mansioni dei sigg. Lux e Marty-Gauquié, il ricorrente ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione della Corte a replicare.
paragrafo 12
Dopo aver ricordato ancora una volta ch'egli non faceva parte di un settore di controllo, ma di un settore amministrativo, prima di essere destinato al settore della presidenza, e non alla segreteria della Corte dei conti, il ricorrente sottolinea pure che, durante il periodo in cui ha lavorato per l'ufficio legale egli ha promosso un solo procedimento contenzioso, relativo al suo inquadramento.
paragrafo 13
Per quel che riguarda le sue mansioni dopo essere stato trasferito, egli sostiene che nel programma di lavoro 1983, elaborato dalla Corte dei conti, per la divisione «spese di personale» non figurava alcun argomento di studi giuridici: questi studi sono stati impostati solo in seguito, «per occuparlo». Quanto alle materie indicate dalla convenuta, esse rientrano nella competenza dell'ufficio legale. Inoltre il ricorrente presenta le seguenti osservazioni su ciascuna di tali materie:
paragrafo 14
per quel che riguarda lo studio sugli assegni per figli a carico, egli aveva redatto una relazione e, dopo scambi d'idee e discusioni col suo capo divisione, quest'ultimo lo informava, il 23 settembre 1983, che i lavori ¡n materia erano stati sospesi; per quel che riguarda lo studio relativo ai gradi ad personam, il ricorrente aveva elaborato una prima relazione tra il 16 e il 29 agosto 1983, poi lavorava ancora tre giorni su questo argomento in settembre, prima di redigere una nota di sintesi il 4 ottobre 1983; le indagini si sono poi svolte nelle varie istituzioni nel novembre 1983, e la relazione definitiva è stata presentata nel gennaio 1984; infine al ricorrente sono state presentate due richieste di consultazione, una delle quali non ha potuto venir evasa per l'imprecisione della sua formulazione.
paragrafo 15
Quanto alle sue attività nel 1984, lo studio sui «contratti di appalto» non rappresentava un lavoro giuridico facente parte della missione di controllo di cui era incaricata la divisione del ricorrente («spese di personale»); inoltre, si trattava di una missione da affidarsi ad uno specialista di diritto italiano, che conoscesse a fondo la lingua italiana. Quanto al lavoro programmato a partire da luglio (inventario delle categorie di personale delle Comunità), il ricorrente ritiene che sarebbe logico porsi interrogativi in proposito.
paragrafo 16
Sulle funzioni del sig. Marty-Gauquié, il ricorrente presenta le seguenti osservazioni:
paragrafo 17
al momento in cui egli (il Lux) è stato trasferito, vi è stato contemporaneamente trasferimento di un posto di amministratore dal settore «personale e funzionamento» al settore «presidenza»; lo stesso giorno in cui ha deciso di trasferire il ricorrente assieme al suo posto, la Corte dei conti ha deciso che il sig. Marty-Gauquié avrebbe assistito il sig. Stoli nel compito di consigliere giuridico; dal 1° settembre 1983, il posto di amministratore trasferito il 24 marzo 1983 in sostituzione di quello del ricorrente è stato occupato dal sig. Marty-Gauquié; il posto già occupato da quest'ultimo, che era quello del sig. Ruppert, è oggi occupato dal sig. Gentin. Quindi, secondo il ricorrente, il sig. Marty-Gauquié è stato trasferito per effetto e parallelamente alle decisioni impugnate e sostituisce il ricorrente presso l'ufficio legale. Il ricorrente sostiene in proposito che dal 15 aprile 1983, il sig. Marty-Gauquié lavora soprattutto nel settore giuridico ed è il sig. Gentin che è incaricato delle relazioni con altre istituzioni e delle relazioni esterne.

SENTENZA › In fatto › VI — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 22 marzo 1984 la Corte ha anzitutto ascoltato la deposizione dei sigg. Stoll e Coget, che hanno risposto alle domande formulate dalla Corte e dallo stesso ricorrente. Le parti hanno poi svolto le loro difese orali ed hanno risposto alle domande loro rivolte dalla Corte.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 17 maggio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 28 aprile 1983, il sig. Charles Lux, dipendente di grado A 5 della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Corte dei conti in data 24 marzo 1983, che modifica la ripartizione dei posti tra il settore «presidenza» ed il settore «personale e funzionamento» e trasferisce un posto d'amministrazione principale giurista dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento», nonché all'annullamento di una decisione del presidente della Corte dei conti in data 14 aprile 1983, che modifica la destinazione del ricorrente assegnandolo al settore «personale e funzionamento» presso la Corte dei conti.
punto 2
Con atto separato, presentato lo stesso giorno, il ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti urgenti mirante ad ottenere la sospensione di dette decisioni.
punto 3
II 20 maggio 1983, il presidente della seconda sezione ha pronunciato un'ordinanza con cui si respinge la domanda del ricorrente intesa alla sospensione delle decisioni impugnate.
punto 4
Risulta dal fascicolo che, dopo aver svolto la funzione di amministratore presso l'ufficio legale della Commissione dal 25 giugno 1973 al 1° agosto 1978, il ricorrente è stato nominato ad un posto di amministratore presso la Corte dei conti. In questo posto egli ha svolto all'inizio mansioni ad un tempo di amministrazione e di controllo; poi, a decorrere dal 20 gennaio 1980, è stato nominato amministratore presso l'ufficio legale, che il 15 gennaio 1981 è stato trasferito al settore «presidenza» dal quale dipende tut-t'oggi.
punto 5
II ricorrente ha occupato questo posto fino alla impugnata decisione 14 aprile 1983, in forza della quale è stato trasferito al settore di controllo «personale e funzionamento».
punto 6
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque mezzi: incompetenza della Corte dei conti ad emanare la decisione 24 marzo 1983, insufficienza di motivazione, violazione delle garanzie statutarie offerte dagli artt. 4, 7 e 29 dello statuto del personale, in quanto la Corte dei conti non può trasferire un dipendente se il trasferimento implica — come si è verificato nella fattispecie — modifica sostanziale delle mansioni, misconoscimento dell'interesse del servizio, in contrasto con l'art. 7 dello statuto e, infine, sviamento di potere.
punto 7
Dal fascicolo e dalle discussioni orali è emerso che le tesi delle parti divergono essenzialmente su due problemi, vale a dire se la convenuta fosse competente ad adottare le decisioni impugnate e se, adottando dette decisioni, abbia rispettato i diritti e le garanzie che lo Statuto del personale e la giurisprudenza della Corte attribuiscono ai dipendenti.

SENTENZA › In diritto › Sulla ripartizione delle competenze nell'ambito della Corte dei conti

punto 8
Il ricorrente sostiene che, trattandosi di un posto occupato dal suo titolare, l'organo competente a modificare la ripartizione dei posti tra settori, non è la Corte dei conti in quanto collegio, bensì il suo presidente, che agisce in veste di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo APN).
punto 9
La convenuta, richiamandosi alla specificità della propria organizzazione interna, dichiara in proposito che, avendo uno dei suoi membri fatto richiesta di disporre di un giurista in più nel suo settore, il regolamento interno della Corte dei conti prescriveva che, in primo luogo, il collegio trasferisse il posto dell'organico e, in secondo luogo, l'APN assegnasse a tale posto il ricorrente. Di conseguenza, la Corte dei conti in quanto collegio non era incompetente per quel che riguarda la prima decisione, giacché solo la seconda deve essere adottata dall'APN.
punto 10
E opportuno constatare che le parti concordano sul fatto che si tratta in realtà del trasferimento del ricorrente, con il suo posto, dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento». Tuttavia, e benché detto trasferimento possa considerarsi una decisione individuale, la tesi del ricorrente non può venire accolta.
punto 11
Questa tesi, infatti non tiene conto della specificità della Corte dei conti, ed in particolare del fatto che il suo funzionamento si fonda sul principio della collegialità, il che viene espresso nel suo regolamento interno, all'art. 13, che recita: «Art. 13: organizzazione dei servizi La Corte stabilisce la struttura dei propri servizi. Essa ripartisce i posti tra i settori». La Corte dei conti ha inoltre dichiarato, nel verbale del 21 gennaio 1982, che in materia di ripartizione dei posti previsti in organico essa «decide di non apportare alcuna deroga all'art. 13 del proprio regolamento interno, in forza del quale essa ripartisce direttamente i posti dell'organico tra i settori».
punto 12
E dunque incontestabile che il trasferimento è stato effettuato in conformità al regolamento interno, poiché, anzitutto, la Corte dei conti ha preso la decisione di trasferire un posto dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento» e, in seguito, il presidente, agendo in veste di autorità che ha il potere di nomina, ha destinato il ricorrente a tale posto.
punto 13
Di conseguenza, il mezzo tratto dall'incompetenza della Corte dei conti ad adottare la decisione 24 marzo 1983 va disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sul rispetto delle garanzie offerte ai dipendenti

punto 14
Prima di esaminare le varie censure formulate in proposito dal ricorrente, si deve ricordare che, trattandosi di una nuova destinazione, le decisioni impugnate non sono soggette alle formalità previste dagli art. 4 e 29 dello Statuto.
punto 15
Stando così le cose, la tesi del ricorrente si risolve nell'affermare che la decisione 24 marzo 1983 non è motivata e che la sua nuova destinazione è stata decisa in contrasto con l'art. 7, n. 1, dello Statuto, poiché egli è stato trasferito da un settore amministrativo a un settore di controllo, e ciò in spregio dell'interesse del servizio e dell'equivalenza dei posti; la decisione costituirebbe, infine, uno sviamento di potere.
punto 16
Poiché l'obbligo di motivazione serve, tra ľaltro, a fornire all'interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia o meno fondata, si deve accertare anzitutto se le due decisioni impugnate siano fondate.
punto 17
In via preliminare, si deve ricordare che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni della Comunità un vasto potere discrezionale nell'organizzazione dei servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell'assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti.
punto 18
È perciò alla luce di questi principi che vanno esaminati i mezzi del ricorrente.

SENTENZA › In diritto › Sull'interesse del servizio

punto 19
Secondo il ricorrente, l'interesse del servizio imporrebbe di non allontanarlo dall'ufficio legale proprio nel momento in cui il lavoro di questo ufficio è particolarmente cospicuo, mentre il settore «personale e funzionamento» non ha bisogno di un altro giurista e, per più, il ricorrente non possiede i requisiti necessari per occupare un posto presso il settore di controllo.
punto 20
Questo argomento non può venire accolto. Infatti, non solo la Corte dei conti ha ampia discrezionalità quanto all'assegnazione del personale di cui dispone, ma inoltre dal fascicolo, ed in particolare dal dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte, risulta che è stato il membro responsabile del settore «personale e funzionamento» a chiedere che un posto di giurista venisse assegnato a detto settore. Risulta pure dal fascicolo che, tra la sua assunzione in servizio presso la Corte dei conti, alla fine del 1978, e la sua assegnazione all'ufficio legale, il 20 gennaio 1980, il ricorrente ha già lavorato nello stesso settore di controllo cui viene ora nuovamente trasferito.
punto 21
D'altro canto è pure opportuno non perdere di vista la specificità della Corte dei conti. Questa, per svolgere la sua missione di controllo, ha deciso di seguire, come metodo di lavoro, il controllo dei sistemi, metodo che consiste nel valutare i sistemi piuttosto che i loro effetti ed implica un'analisi non solo dei controlli interni, ma anche delle procedure di bilancio cui essi si applicano. Di conseguenza, si tratta si un'attività di controllo riguardante tanto la regolarità quanto la legittimità della gestione finanziaria delle istituzioni.
punto 22
Ne consegue che le attività della Corte dei conti richiedono in permanenza la disponibilità di personale competente tanto in materia giuridica quanto in materia di controllo; erra dunque il ricorrente quando sostiene che l'interesse del servizio avrebbe richiesto l'impiego di un controllore e non di un giurista presso il settore «personale e funzionamento».
punto 23
Inoltre, allorché ha presentato la sua candidatura rispondendo al bando di concorso CC/A/22/79, il ricorrente ha dichiarato di aver esperienza in materia di controllo tanto della legittimità quanto della regolarità delle spese di personale; stando così le cose, e pur se la sua candidatura a questo posto non era stata accolta, egli non può sostenere ora di non avere le qualifiche necessarie per svolgere le mansioni di amministratore principale presso il settore di controllo «personale e funzionamento».

SENTENZA › In diritto › Quanto all'equivalenza dei posti

punto 24
II ricorrente sostiene inoltre che non sarebbe stato rispettato il principio dell'equivalenza dei posti in quanto egli potrebbe continuare a svolgere attività essenzialmente giuridiche, nel qual caso le sue mansioni sarebbero inconsistenti, oppure potrebbe svolgere attività di controllo, nel qual caso vi sarebbe modifica sostanziale delle sue mansioni e il suo trasferimento sarebbe illegittimo.
punto 25
In proposito si deve anzitutto far richiamo a quanto è stato detto in precedenza per quel che riguarda tanto la specificità dell'organizzazione della Corte dei conti, la quale implica che non si faccia distinzione tra attività giuridica e attività di controllo, quanto il fatto che già in passato il ricorrente aveva prestato servizio nello stesso settore di controllo.
punto 26
Per di più, dal fasciolo e in particolare dal dibattimento dinanzi alla Corte risulta che i compiti affidati al sig. Lux sono lungi dall'essere insignificanti, mentre è lui che in un primo tempo non ha dimostrato la disponibilità e lo zelo che si possono pretendere da un dipendente responsabile.
punto 27
Da quanto precede risulta quindi che il terzo e il quarto mezzo del ricorrente vanno disattesi.

SENTENZA › In diritto › Sullo sviamento di potere

punto 28
A sostegno di questo mezzo, il ricorrente osserva che le decisioni controverse costituiscono in realtà una sanzione dissimulata, in quanto, a suo dire, già dal 1982 il presidente della Corte dei conti gli avrebbe lasciato intendere che avrebbe potuto venir trasferito se non avesse rinunciato agli atti nei due procedimenti promossi in precedenza dinanzi alla Corte di giustizia. Quest'intenzione sarebbe stata confermata dall'assunzione di un agente temporaneo incaricato, secondo il ricorrente, di sostituirlo presso l'ufficio legale e dai rimproveri che il presidente gli avrebbe rivolto in proposito di due note riguardanti pareri in merito a decisioni di «non tener conto del visto».
punto 29
Prima di esaminare questo mezzo, si deve osservare che l'ultimo argomento del ricorrente va disatteso poiché nel dibatimento dinanzi alla Corte à emerso che i rimproveri in questione riguardavano non già le due note relative ai suddetti pareri, ma altre, in cui si valutava l'esperienza professionale di un dipendente.
punto 30
Come la Corte ha ripetutamente dichiarato (ved., in particolare, la sentenza 5. 5. 1966, Guttmann, cause riunite 18 e 35/65, Race. pag. 141), una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in bade ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.
punto 31
Orbene, dal fascicolo e soprattutto dal dibattimento dinanzi alla Corte risulta che il ricorrente non è riuscito aprovare in modo convincente che il presidente della Corte dei conti abbia avuto l'intenzione di infliggergli una sanzione. Di conseguenza, dato che non ha potuto fornire prove sufficienti del fatto che ľ APN perseguiva, uno scopo diverso da quello legittimo il ricorrente rimane soccombente pure nel quinto mezzo.

SENTENZA › In diritto › Sul difetto di motivazione

punto 32
Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione 24 marzo 1983 della Corte dei conti è priva di motivazione e, inoltre, non gli è stata comunicata e, in secondo luogo, che la decisione del presidente in data 14 aprile 1983, che si richiama semplicemente alla decisione precedente e all'interesse del servizio, non è sufficientemente motivata.
punto 33
La convenuta obietta che la decisione 24 marzo 1983 non è soggetta all'obbligo di motivazione, dato che si tratta di una decisione generale; quanto alla decisione dell'APN, essa sarebbe motivata, anche se in modo succinto, dall'interesse del servizio e da quello del ricorrente, motivazione che, tenuto conto del contesto, dovrebbe essere sufficiente.
punto 34
Trattandosi nella fattispecie di un provvedimento d'organizzazione interna, adottato, come è stato dimostrato in precedenza, nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti, l'obbligo di motivare deve venire messo in relazione col margine di potere discrezionale di cui gode in materia l'APN, nonché col carattere marginale degli svantaggi che può presentare questo tipo di provvedimento per il dipendente interessato.
punto 35
Pur se l'organizzazione interna della Corte dei conti ha comportato la necessità di ricorrere, per questo trasferimento, a un procedimento che implica anzitutto una decisione del collegio e poi una decisione dell'APN, questa particolarità non può costituire un motivo per derogare alla condizione posta dall'art; 25, 2° comma, dello Statuto, secondo cui qualsiasi decisione recante pregiudizio deve essere motivata.
punto 36
Ciò premesso, la motivazione contenuta nella decisione 14 aprile 1980 del-l'APN è, di per sé, chiaramente insufficiente. Tuttavia, per decidere se siano state osservate le condizioni di cui all'art. 25, è opportuno prendere in considerazione non solo, la decisione controversa, ma anche le circostanze nelle quali essa è stata adottata. Lo scopo dell'obbligo di motivazione è, nel contempo, di consentire all'interessato di valutare se la decisione sia inficiata da un vizio che consente di contestarne la legittimità e di rendere possibile il controllo giurisdizionale; ne conseque che la portata di questo obbligo dev'essere di volta in volta valutata concretamente.
punto 37
Nella fattispecie risulta dal fascicolo che il ricorrente, tenuto conto della sua carriera presso la Corte dei conti, nonché della specificità di questa, che comporta in particolare la tendenza alla standardizzazione dei compiti e alla mobilità del personale, poteva prevedere che la Corte dei conti lo avrebbe trasferito in un altro settore, soprattutto in considerazione delle comunicazioni che gli erano state trasmesse dal segretario generale e dai colloqui svoltisi con lo stesso.
punto 38
Stando così le cose, e trattandosi di un provvedimento di organizzazione interna nell'interesse del servizio, per la cui adozione l'autorità competente deve necessariamente godere di un ampio potere discrezionale, la decisione impugnata, vista nel suo contesto, non può essere considerata viziata da una violazione di forme sostanziali che giustifichi il suo annullamento.
punto 39
Da quanto precede risulta che la domanda di annullamento è infondata e va respinta.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 40
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 41
Tuttavia, ai sensi dell'art. 69, § 3, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie. Nella fattispecie la Corte dei conti, non fornendo all'interessato chiare ed esaurienti elucidazioni sui motivi del trasferimento di cui è stato oggetto, ha contribuito in modo decisivo a far sorgere la controversia che ha dato luogo al presente ricorso. Stando così le cose, la convenuta va condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respinto. 2° La Corte dei conti sopporterà tutte le spese, comprese quelle del ricorrente.

Firme

Bahlmann Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 giugno 1984. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Seconda Sezione K. Bahlmann

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