Sez. L, Sentenza n. 2370 del 12/04/1980 (Rv. 406068 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Ad impedire la decadenza dell'impugnazione delle rinunzie e transazioni, previste dall'art 2113 cod civ (vecchio testo), pur non essendo necessaria l'adozione di formule sacramentali per la manifestazione di volonta diretta specificamente ed espressamente all'impugnazione degli Atti predetti, e comunque indispensabile una domanda giudiziale, non essendo sufficiente una impugnazione stragiudiziale prevista soltanto dall'art 6 della legge 11 agosto 1973 n 533, che ha sostituito il citato art 2113 cod civ. (Conf 3454/77, mass n 387007).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)