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Sez. L, Sentenza n. 3454 del 03/08/1977 (Rv. 387007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - FORME - IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - FORME - IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE - INSUFFICIENZA.*

A impedire la decadenza dall'impugnazione delle rinunzie e transazioni previste dall'art 2113 cod civ (vecchio testo), pur non essendo necessaria l'adozione di formule sacramentali o una manifestazione di volonta diretta specificamente ed espressamente all'impugnazione degli Atti predetti, e comunque indispensabile una domanda giudiziale diretta a reclamare il riconoscimento dei diritti oggetto di transazione o di rinunzia, non essendo sufficiente una impugnazione stragiudiziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)