Sez. L, Sentenza n. 3454 del 03/08/1977 (Rv. 387007 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - FORME - IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE - INSUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - FORME - IMPUGNAZIONE STRAGIUDIZIALE - INSUFFICIENZA.*
A impedire la decadenza dall'impugnazione delle rinunzie e transazioni previste dall'art 2113 cod civ (vecchio testo), pur non essendo necessaria l'adozione di formule sacramentali o una manifestazione di volonta diretta specificamente ed espressamente all'impugnazione degli Atti predetti, e comunque indispensabile una domanda giudiziale diretta a reclamare il riconoscimento dei diritti oggetto di transazione o di rinunzia, non essendo sufficiente una impugnazione stragiudiziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)