Sez. 1, Sentenza n. 1883 del 28/03/1995 Cc. (dep. 10/05/1995) Rv. 201365 - 01
Pena - Estinzione (cause di) - In genere | Indulto concesso con d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca - Condanna per reato commesso nel quinquennio - Reato continuato - Riferimento alla pena inflitta unicamente per il reato più grave - Legittimità - Ragioni.
Pena - Estinzione (cause di) - In genere
Ai fini della revoca dell'indulto, che secondo l'art. 4 del d.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 consegue alla commissione nel quinquennio di un delitto non colposo da cui derivi una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, quando il soggetto abbia riportato condanna per più reati uniti dal vincolo della continuazione, dovrà prendersi in considerazione non la pena complessiva derivante dalla continuazione, ma la pena base riferita al reato più grave. Ciò discende sia dall'interpretazione letterale della norma, che fa riferimento ad "un delitto non colposo" sia dal fatto che il reato continuato non costituisce "un unicum", ma il prodotto di una finzione tesa a mitigare il trattamento sanzionatorio in presenza di più violazioni della legge penale che, ai fini dell'applicazione e della revoca dell'indulto, in assenza di una specifica prescrizione in tal senso, deve essere scisso nelle sue varie componenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)