Sez. 1, Sentenza n. 5655 del 30/10/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206249 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394 - Revoca per condanna successiva a pena non inferiore a due anni di reclusione - Condanna inflitta per reato continuato - Scissione - Necessità - Conseguenza: illegittimità della revoca in caso di pene tutte inferiori ai due anni.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
È illegittima la revoca dell'indulto per condanna successiva a norma dell'art. 4 d.P.R. n. 394 del 1990, allorché la pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione si riferisca a più reati unificati dal vincolo della continuazione, per nessuno dei quali sia stato raggiunto il limite di due anni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)