Sez. U, Sentenza n. 1882 del 25/05/1976 (Rv. 380681 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - FATTI NON CONFORMI ALLA DIGNITA E AL DECORO PROFESSIONALE - ART 38 DEL RD DEL 1933 N 1578 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 25 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - FATTI NON CONFORMI ALLA DIGNITA E AL DECORO PROFESSIONALE - ART 38 DEL RD DEL 1933 N 1578 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 25 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'art 38 del RDL 27 novembre 1933 n 1578, il quale conferisce ai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori il potere di sottoporre gli iscritti a procedimento disciplinare 'per abusi o mancanze, o comunque fatti non conformi alla dignita ed al decoro professionalè, manifestamente non si pone in contrasto con l'art 25 secondo comma della Costituzione. Tale precetto costituzionale, che attua il cosiddetto principio di legalita, in base al quale nessuno puo essere punito se non in forza di espressa disposizione di legge, si riferisce, infatti, alle sanzioni penali vere e proprie, e non e applicabile a quelle disciplinari, contemplate negli ordinamenti professionali. (Conf 109/70, mass n 344825).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)