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Sez. U, Sentenza n. 1197 del 17/02/1983 (Rv. 425983 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE - FATTI NON CONFORMI ALLA DIGNITÀ ED AL DECORO PROFESSIONALE - ILLECITO DISCIPLINARE EX ART. 38 R.D.L. N. 1578 DEL 1933 - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425983-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE - FATTI NON CONFORMI ALLA DIGNITÀ ED AL DECORO PROFESSIONALE - ILLECITO DISCIPLINARE EX ART. 38 R.D.L. N. 1578 DEL 1933 - CRITERI - FATTISPECIE.*

L'art. 38 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, vertendosi in tema di infrazioni non penali, per le quali il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa, consente di includere nella suddetta previsione ogni comportamento del professionista che sia posto in essere coscientemente e volontariamente e si traduca in una violazione dei canoni della deontologia professionale, idonea a ledere la dignità ed il prestigio della classe forense, come nel caso in cui il professionista, per riscuotere un credito verso il proprio cliente, promuova abnormi e reiterate procedure esecutive, ciascuna rivolta a recuperare le spese di quella precedente, sì da arrecare danni materiali e morali al debitore del tutto sproporzionati alla entità del credito iniziale. (V 1882/76, mass n 380681; (V 109/70, mass n 344825; (V 100/81, cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)