Sez. 5, Sentenza n. 5312 del 26/03/1979 Ud. (dep. 08/06/1979) Rv. 142210 - 01
PARTE CIVILE - SPESE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - REIEZIONE DELL'APPELLO DELLA PARTE CIVILE - CONDANNA DELLO IMPUTATO ALLE SPESE - NECESSITA - PRESUPPOSTI.*
PARTE CIVILE - SPESE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - REIEZIONE DELL'APPELLO DELLA PARTE CIVILE - CONDANNA DELLO IMPUTATO ALLE SPESE - NECESSITA - PRESUPPOSTI.*
La reiezione dell'appello della parte civile che tenda alla affermazione di una responsabilita esclusiva dell'imputato, non esclude necessariamente che lo stesso sia tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, vigendo in materia il principio della soccombenza, che va stabilita con riferimento all'impugnazione proposta dall'imputato ed al correlativo interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)