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Sez. 2, Sentenza n. 375 del 15/04/1982 Ud. (dep. 19/01/1983) Rv. 156936 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ O REIEZIONE - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE - LIMITI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156936-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ O REIEZIONE - OBBLIGO DI RIMBORSO DELLE SPESE - LIMITI - CRITERI DI DETERMINAZIONE.*

L'inammissibilità o la reiezione del gravame della parte civile, mentre comporta la condanna della stessa alle spese derivanti dalla sua impugnazione, non postula automaticamente la sua soccombenza nel giudizio rispetto all'Azione a tutela degli interessi civili; in quanto la permanenza della parte civile nel giudizio non è subordinata al suo gravame, ma trae origine dalla Costituzione nel primo grado del giudizio ed in quanto la soccombenza deve essere valutata in rapporto al riconoscimento degli interessi civili derivanti dalla sentenza pronunciata dal giudice dell'impugnazione. L'Obbligo del rimborso delle spese, agli effetti civili di cui all'art. 214 cod. proc. pen., va determinato in base al principio della soccombenza considerato anche in relazione all'interesse della parte civile di resistere in giudizio per conseguire una decisione che non pregiudichi la sua possibilità di Esercizio degli interessi civili. (Conf mass n 142210).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)