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Sez. L, Sentenza n. 4841 del 02/04/2001 (Rv. 545441 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto - Manifestazione di diversa volontà contrattuale - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545441-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

In tema di volontà manifestata dalle parti per un certo regolamento contrattuale, qualora durante lo svolgimento del rapporto esse mostrino con fatti concludenti di aver mutato intenzione e di esser passate ad altro assetto di interesso, l'art. 1362 cod. civ. impone di qualificare il rapporto in base alle prestazioni effettivamente rese ed al concreto atteggiamento delle parti, idoneo a togliere rilevanza alle intenzioni originarie (nella specie, la S.C. ha confermato in parte qua la decisione di merito che, pur in presenza di più contratti di lavoro a tempo determinato con impresa alberghiera, aveva ravvisato l'esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato in relazione alle mansioni svolte, comprendenti prestazioni - servizio in camera - ulteriori a quelle per le quali è consentita la stipula di contratti a termine - servizio di cameriere nei banchetti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)