Sez. L, Sentenza n. 1311 del 05/02/2000 (Rv. 533533 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri - Comportamento posteriore delle parti, ex art. 1362 secondo comma cod. civ. - Contratto successivo presupponente una determinata interpretazione di un precedente contratto - Configurabilità come comportamento posteriore - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione di contratti collettivi, il comportamento posteriore delle parti, valutabile ex art. 1362 secondo comma cod. civ., può essere costituito da un successivo accordo, il quale - nella parte non direttamente dispositiva - presupponga una determinata interpretazione di una complessa ed organica disciplina di istituti contrattuali articolata nel tempo e nel corso di più contratti collettivi (nella specie - in ordine alla questione se l'indennità degli agenti unici riscuotitori delle autolinee private fosse assorbita nel cosiddetto terzo elemento retributivo ex art. 2 c.c.n.l. 29 giugno 1988 - la sentenza di merito aveva ritenuto l'assorbimento valutando ex art. 1362 comma secondo cod. civ. un successivo accordo collettivo che presupponeva tale interpretazione; la S.C., nel confermare sul punto la decisione del giudice di merito, ha tratto argomento dalla sopravvenuta disposizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 80 del 1998, relativa alle controversie individuali previste dall'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, in base alla quale - ove debba risolversi in via pregiudiziale una questione di interpretazione di contratti collettivi sottoscritti dall'ARAN - il giudice sospende il giudizio in attesa che le oo.ss., appositamente convocate dall'ARAN, possano accordarsi sull'interpretazione autentica del contratto da applicare in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)