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Sez. U, Sentenza n. 6699 del 20/03/2026 (Rv. 677205-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (PRINCIPI COSTITUZIONALI) - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DISCIPLINARE | Composizione - Cessazione definitiva dalla carica di un componente effettivo - Applicabilità delle norme regolamentari che disciplinano la sostituzione per il caso di incompatibilità, astensione o “altro motivato impedimento” - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677205-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (PRINCIPI COSTITUZIONALI) - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE - SEZIONE DISCIPLINARE

In tema di composizione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, all'ipotesi di cessazione definitiva dalla carica di un componente effettivo non si applicano le norme regolamentari che disciplinano la sostituzione per i casi di incompatibilità, astensione o "altro motivato impedimento", che riguardano impedimenti relativi ad uno specifico procedimento ovvero di carattere generale ma comunque temporanei, sicché, laddove un componente effettivo cessi definitivamente dalla sua carica, per qualunque ragione, ad esso non subentra il componente supplente, dovendo invece procedersi all'elezione di un nuovo componente effettivo. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non vi fosse alcun vizio nella composizione del collegio della Sezione Disciplinare cui aveva partecipato il nuovo componente effettivo, eletto a seguito delle dimissioni del predecessore, anziché quello supplente).

Legge del 1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)