Sez. U, Sentenza n. 16277 del 12/07/2010 (Rv. 613945 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Disposizioni sulla sostituzione dei componenti del collegio disciplinare - Inosservanza - Nullità - Esclusione - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'inosservanza delle disposizioni di carattere amministrativo, relative alla sostituzione dei componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non determina la nullità del giudizio ove non comporti anche la violazione dei criteri di composizione dettati dagli artt. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)