Sez. 1, Sentenza n. 14534 del 04/07/2011 (Rv. 618517 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo articolatosi per gradi e fasi - Valutazione sintetica e complessiva - Necessità - Fondamento - Elementi che possono aver concorso ad accrescere la complessità del caso - Considerazione analitica preventiva - Necessità - Conseguenze sul computo del termine di durata - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali occorre - secondo quanto già enunciato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare; tuttavia, la menzionata valutazione sintetica e complessiva deve essere preceduta da una considerazione analitica di quegli elementi (nella specie un periodo di sospensione in attesa della definizione del giudizio penale per gli stessi fatti ed un altro per la rimessione alla Corte costituzionale di una questione di legittimità) che, anche singolarmente apprezzati, possono aver concorso ad accrescere la complessità del caso, così rendendo ragionevole, in concreto, la durata dell'intero procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)