Sez. 1, Sentenza n. 18720 del 06/09/2007 (Rv. 600626 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Svolgimento del giudizio davanti a due diversi organi giurisdizionali - Computo del termine di durata - Valutazione globale delle due fasi dell'unico processo - Applicabilità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, previsto dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, anche quando il processo si sia svolto davanti a due diversi organi giurisdizionali, è necessario avere riguardo all'intero giudizio, sommando ogni singola fase o grado, dall'introduzione fino alla pronuncia definitiva, secondo quanto deve desumersi dall'art. 4 che prevede un termine di decadenza per la proposizione della domanda di equa riparazione con decorrenza dal momento in cui la decisione, che conclude il giudizio, sia divenuta immodificabile. Il principio trova puntuale applicazione anche nel caso in cui il procedimento si sia svolto in una prima fase davanti al tribunale militare e successivamente si sia concluso con sentenza della Corte d'Appello davanti al giudice ordinario dovendosi procedere, anche in questo caso, ad una valutazione globale e complessiva dell'intero processo al fine di valutare se vi sia stato il superamento del termine ragionevole, secondo il parametro relativo alla durata massima elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Riferimenti normativi: Legge 04/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)