Sez. L, Sentenza n. 2370 del 09/02/2015 (Rv. 634492 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - REGOLA DEL CONCORSO | Regione siciliana - Addetto stampa - Diritto alla stabilizzazione del rapporto ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 150 del 2000 e dell'art. 127, comma 6, della legge reg. Sicilia n. 2 del 2002 - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - REGOLA DEL CONCORSO
In tema di personale addetto all'ufficio stampa della Regione siciliana, l'art. 127, comma 6, della legge reg. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 - che ha recepito sul punto l'art. 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150 -, nel prevedere che la P.A. possa "confermare" nelle funzioni di informazione e comunicazione il personale che già ad esse addetto, non comporta il sorgere del diritto, per il suddetto personale, alla costituzione di un rapporto di lavoro pubblico in deroga alla regola del concorso di cui all'art. 97 Cost., sì da trasformare l'instaurazione "contre legem" in fonte privilegiata di costituzione del rapporto al di fuori delle prescritte procedure concorsuali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge num. 2000 all. 06 art. 7 bis, Legge Reg. Sicilia 26/03/2002 num. 2 com. NaN
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)