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Sez. 6, Sentenza n. 10766 del 14/11/1996 Ud. (dep. 13/12/1996) Rv. 206336 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Ipotesi di particolare tenuità - Valutazione globale del fatto - Diniego della circostanza di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. - Contemporanea concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206336-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

In materia di ricettazione, l'ipotesi del fatto di particolare tenuità (art. 648 secondo comma) non concerne il solo valore economico dell'oggetto della ricettazione ma riguarda anche il profitto che dalla ricezione o dall'acquisto della cosa l'agente vuole trarre, nonché ogni altro elemento che sia idoneo a definire la portata del reato in termini di lievità o di gravità alla luce dei parametri forniti dall'art. 133 cod. pen.. È possibile pertanto, che sia negata la particolare tenuità del fatto anche quando sia stata applicata la circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di speciale tenuità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)