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Sez. 2, Sentenza n. 4581 del 23/03/1998 Ud. (dep. 18/04/1998) Rv. 210598 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Attenuante del fatto di particolare tenuità - Presupposti per l'applicazione - Valore particolarmente lieve del bene ricevuto - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210598-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quali l'entità del profitto) sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)