Sez. L, Sentenza n. 1439 del 22/03/1989 (Rv. 462261 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPRESE RIENTRANTI NELL'AREA DI LIBERA RECEDIBILITÀ - OSSERVANZA DEL CIT. ART. 7 - LIMITAZIONE ALLE SOLUZIONI NON ESPULSIVE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - IMPRESE RIENTRANTI NELL'AREA DI LIBERA RECEDIBILITÀ - OSSERVANZA DEL CIT. ART. 7 - LIMITAZIONE ALLE SOLUZIONI NON ESPULSIVE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo alle imprese che si sottraggono, per le loro dimensioni, alla disciplina limitatrice del licenziamento individuale fissata dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, il licenziamento medesimo, in quanto consentito ad nutum, non è soggetto, ancorché sia motivato da ragioni disciplinari, alle prescrizioni dell'art. 7 della citata legge n. 300 del 1970, le quali pertanto restano operanti per le sole sanzioni non espulsive, senza che la norma predetta sia per ciò sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (Conf 8189/87, mass n 455818).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)