Sez. U, Sentenza n. 8189 del 05/11/1987 (Rv. 455818 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPRESE NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA EX LEGGI N. 604 DEL 1966 E 300 DEL 1970 - PRESCRIZIONI EX ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPRESE NON SOGGETTE ALLA DISCIPLINA EX LEGGI N. 604 DEL 1966 E 300 DEL 1970 - PRESCRIZIONI EX ART. 7 LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Con riguardo alle imprese che si sottraggono, per le loro dimensioni, alla disciplina limitatrice del licenziamento individuale fissata dalle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, il licenziamento medesimo, in quanto consentito "ad nutum" (con Rilevanza della giusta causa solo ai fini del preavviso), non è soggetto, ancorché sia motivato da ragioni disciplinari, alle prescrizioni dell'art. 7 della citata legge n. 300 del 1970 in tema di sanzioni disciplinari, le quali, pertanto, restano operanti per le sole sanzioni non espulsive. (V 6683/82, mass n 424316).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)