Sez. 1, Ordinanza n. 23188 del 12/08/2025 (Rv. 676301-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Stato, Regioni, Province e Comuni - Finalità dell'occupazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La Provincia deve annoverarsi, insieme allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni, tra gli enti che godono dell'esenzione soggettiva dalla Tosap (oggi Cosap), in quanto l'espressione contenuta nell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, che ricollega l'esenzione dal canone a specifiche finalità dell'occupazione, deve essere riferita - in aderenza al criterio testuale di interpretazione della legge previsto dall'art. 12 disp. att. c.c. - ai soli "enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49 com. 1 lett. A), Preleggi art. 12, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)