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Sez. 5 - , Sentenza n. 386 del 10/01/2022 (Rv. 663605 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Tosap - Esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 - Requisito oggettivo e soggettivo - Estensione all’Agenzia regionale per la casa (ex IACP) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663605-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di TOSAP, poiché ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 49, del d.lgs. n. 507 del 1993, devono sussistere sia il requisito soggettivo, dato dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, sia il requisito oggettivo, costituito da un'occupazione effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa, tra cui quella di assistenza, detta esenzione non spetta all'Agenzia per la casa (ex IACP) in caso di occupazione di suolo pubblico al fine di mettere in sicurezza e manutenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, dal momento che trattasi di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in difetto del requisito oggettivo della immediata finalità assistenziale, restando irrilevanti le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)