Sez. L, Sentenza n. 16330 del 13/07/2009 (Rv. 609554 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli - Corresponsione tardiva di prestazione retributiva incidente sul trattamento medesimo - Prescrizione - Quinquennale - Fondamento - Alternativa - Termine di prescrizione stabilito per i dipendenti dello Stato - Identità di durata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
In materia di pensioni spettanti agli ex dipendenti del Banco di Napoli, il credito conseguente alla tardiva corresponsione di una prestazione di carattere retributivo avente natura di incremento stipendiale riferito ad un periodo continuativo (nella specie, una "una tantum" attribuita per il periodo di vacanza contrattuale), che incida sul trattamento pensionistico, è soggetto alla prescrizione quinquennale, dovendosi ritenere applicabile - in mancanza di specifiche indicazioni - l'art. 2948, n. 4 cod. civ., fermo restando che, ove invece si ritenesse estensibile il termine prescrizionale stabilito per i dipendenti dello Stato (per effetto del rinvio operato dall'art. 101 del regolamento del personale del Banco di Napoli), si tratterebbe comunque di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2, comma primo, del r.d.l. n. 295 del 1939, come modificato dall'art. 2, della legge n. 428 del 1985.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 quater CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/01/1939 num. 295 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1985 num. 295 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)