Sez. L, Sentenza n. 10283 del 01/12/1994 (Rv. 488965 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Pensioni spettanti agli ex dipendenti - Credito per differenze dei ratei di pensione già liquidata - Prescrizione quinquennale - Limiti - Decorrenza.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI
In materia di pensioni spettanti agli ex dipendenti del Banco di Napoli (regolata dalle norme per il personale civile dello Stato per effetto del rinvio dell'art. 101 del regolamento del personale del Banco) il credito per differenze dei ratei di pensione già liquidata è soggetto, a seguito della sentenza n.50/1981 della Corte Costituzionale - dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1 comma R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295 - e per il periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1985 n. 428 alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., decorrente dalla maturazione di ciascun rateo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/01/1939 num. 295 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1985 num. 428 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)