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Sez. 6, Sentenza n. 25334 del 03/06/2026 Ud. (dep. 06/07/2026) Rv. 290340-01

IMPUTATO - CAPACITA' - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Vizio totale di mente al momento del fatto - Obbligo di immediato proscioglimento - Sussistenza - Sospensione del procedimento ex art. 71 cod. proc. pen. - Esclusione - Improcedibilità ex art. 72-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290340-01

IMPUTATO - CAPACITA' - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ove risulti già accertata la totale incapacità di intendere o di volere dell'imputato al momento del fatto, sicché, in tal caso, non va dato corso agli accertamenti e alla sospensione del procedimento previsti dagli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., né può essere dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 72-bis cod. proc. pen., comunque esclusa quando ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)