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Sez. 1 - , Sentenza n. 10516 del 29/01/2020 Ud. (dep. 23/03/2020) Rv. 278505 - 01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Irreversibile incapacità dell’imputato a partecipare al procedimento - Soggetto pericoloso da sottoporre a misura di sicurezza diversa dalla confisca - Sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere - Esclusione - Sospensione del procedimento ed espletamento semestrale degli accertamenti peritali su stato di mente e pericolosità dell’imputato - Necessità - Durata - Indicazione.
Stato
decisa il 2020-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278505-01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di irreversibile incapacità dell'imputato a partecipare al procedimento, qualora si accerti che il medesimo sia un soggetto pericoloso, nei cui confronti debba essere ordinata l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere ai sensi dell'art. 72-bis cod. proc. pen., giacché la parte finale di questo articolo fa espressamente salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione di una tale misura, ma è tenuto a disporre con ordinanza la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen. e l'espletamento, ogni sei mesi, degli ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato di cui all'art 72, comma 1, cod. proc. pen., con estensione, altresì, alla verifica della permanenza della pericolosità sociale del predetto, e ciò sin tanto che l'applicazione in via provvisoria della misura di sicurezza risulti preclusa per lo spirare del termine di durata massima, ovvero che taluno degli accertamenti periodici escluda che l'imputato sia ancora pericoloso o infine (a mente della sentenza della Corte cost. n. 45 del 2015) che debba dichiararsi l'estinzione del reato per maturata prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge 30/05/2014 num. 81 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)