Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 09/03/1979 (Rv. 397813 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - ONERE DI PROPOSIZIONE DALLA PARTE VITTORIOSA - PRESUPPOSTI - ERRONEA DECLARATORIA DI ASSORBIMENTO DI UNA QUESTIONE CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE PREGIUDIZIALMENTE RISOLTA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - ONERE DI PROPOSIZIONE DALLA PARTE VITTORIOSA - PRESUPPOSTI - ERRONEA DECLARATORIA DI ASSORBIMENTO DI UNA QUESTIONE CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE PREGIUDIZIALMENTE RISOLTA - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Perche la parte vittoriosa sia tenuta a proporre l'impugnazione incidentale occorre che essa sia rimasta soccombente in ordine a un diverso punto della controversia, che abbia formato oggetto di decisione, sia pure implicita: cio non si verifica quando il giudice, non solo non emetta su di esso alcuna pronuncia, ma, invertendo erroneamente l'ordine logico delle questioni prospettate dalle parti, ometta di esaminare quella che avrebbe dovuto trattare per prima e la dichiari assorbita; in tal caso, mancando una pronuncia sfavorevole, sia pure implicita, la parte vittoriosa non ha l'Onere di proporre alcuna impugnazione incidentale, ma deve limitarsi unicamente a riproporre la questione nei successivi gradi di giudizio. (V 102/78, mass n 389395; (V 1284/73, mass n 363877).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)