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Sez. 3, Sentenza n. 102 del 11/01/1978 (Rv. 389395 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - GENERICO RICHIAMO DELL'APPELLATO AGLI ARGOMENTI DIFENSIVI DI PRIMO GRADO - PRECLUSIONE DELLE QUESTIONI PRELIMINARI O DEI PUNTI ACCOLTI - ESCLUSIONE - QUESTIONI AVENTI AUTONOMIA GIURIDICA E PRATICA, NON ACCOLTE - ESPRESSO GRAVAME IN VIA PRINCIPALE O INCIDENTALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389395-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - GENERICO RICHIAMO DELL'APPELLATO AGLI ARGOMENTI DIFENSIVI DI PRIMO GRADO - PRECLUSIONE DELLE QUESTIONI PRELIMINARI O DEI PUNTI ACCOLTI - ESCLUSIONE - QUESTIONI AVENTI AUTONOMIA GIURIDICA E PRATICA, NON ACCOLTE - ESPRESSO GRAVAME IN VIA PRINCIPALE O INCIDENTALE - NECESSITA.*

Il generico richiamo da parte dell'appellato agli argomenti difensivi svolti nel giudizio di primo grado puo valere ad evitare la preclusione solo in ordine a questioni preliminari, o comunque relative ad un punto della controversia rispetto al quale la parte appellata sia rimasta vittoriosa; quando, invece, la questione si identifica con un punto della decisione che ha una sua autonomia giuridica e pratica, e nel quale la parte appellata e rimasta soccombente, ad evitare il formarsi del giudicato e necessaria l'espressa proposizione del gravame, in via principale o in via incidentale. (V 1284/73, mass n 363877).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)