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Sez. L, Sentenza n. 3207 del 25/05/1982 (Rv. 421150 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421150-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La violazione del primo comma dell'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ. - che (nel testo risultante dall'art. 9 della legge n. 533 del 1973) impone la riunione dei procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza connessi anche solo per identità di questioni - non può costituire motivo di ricorso per Cassazione, sia perché, in Mancanza di apposita sanzione, non determina la nullità della sentenza, sia perché la norma citata, escludendo l'Obbligo della riunione nel caso in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo, configura, pur se in tali ristretti confini, una facoltà discrezionale del giudice del merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità o l'eccessivo ritardo del processo, non è censurabile in Sede di legittimità. (V 2307/76, mass n 381106).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)