Sez. L, Sentenza n. 5802 del 05/10/1983 (Rv. 430666 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE COME MOTIVO DI RICORSO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - CONDIZIONI - INOSSERVANZA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE COME MOTIVO DI RICORSO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 151 disp. Att. Cod. proc. civ., condizione indispensabile per la riunione delle cause in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza è la sussistenza almeno di un'identità di questioni dalla cui risoluzione dipenda totalmente o parzialmente la loro decisione, con il conseguente Obbligo per il giudice del merito, che ritenga di disporre la riunione, di correttamente e chiaramente individuare e specificare l'identità delle questioni ravvisata, nonché di accertare l'inesistenza dei limiti posti al potere-dovere della riunione dalla norma citata e costituiti dalla eventualità di rendere il processo "troppo gravoso" o di ritardarlo in modo eccessivo. Peraltro, qualora la riunione sia stata disposta in Mancanza della suindicata condizione, la violazione della disposizione suddetta, poiché non sanzionata con una nullità estensibile agli Atti processuali successivi, non è deducibile come motivo di ricorso per Cassazione, salvo che in riferimento al concreto pregiudizio ai diritti di difesa da essa derivato. (V 1010/83, mass n 425777; (V 3915/82, mass n 421857; (V 3207/82, mass n 421150).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)