Sez. 2, Sentenza n. 3042 del 15/11/1973 (Rv. 366766 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - DIFFERENZE - CONTRATTO COLLETTIVO 7 OTTOBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA OLEARIA - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI PREDETTI - RECEZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - DI SECONDA CATEGORIA - DIFFERENZE - CONTRATTO COLLETTIVO 7 OTTOBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA OLEARIA - IMPIEGATI DI PRIMA CATEGORIA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI PREDETTI - RECEZIONE.*
Costituiscono attributi precipui e distintivi della figura di impiegato di prima categoria o con funzioni direttive, nella graduatoria gerarchica dell'impiego privato elaborata nella regolamentazione e nella prassi sindacale, la preposizione formale o di fatto ad un ramo, servizio o diramazione dell'attivita svolta dall'impresa, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica e di collaborazione attiva ed immediata col titolare della impresa o col dirigente dell'impresa stessa o di una branca autonoma di essa, dei quali il preposto a quel determinato ramo o servizio attua, nel limitato e circoscritto ambito di essi, le generali direttive che gli pervengono dall'imprenditore o da chi espande il suo potere di dirigenza su tutta l'area dell'azienda o su una branca autonoma, rappresentandoli anche, con una certa liberta di apprezzamento e con una certa latitudine di iniziativa, anche se limitata sempre al suo ufficio, di fronte al personale dipendente e di fronte ai terzi. L'impiegato di seconda categoria, invece, non e preposto, formalmente o di fatto, ad un determinato ramo o servizio dell'azienda e non e investito, soprattutto, di quei poteri che costituiscono l'estrinsecazione degli attributi dell'impiegato di prima categoria. Egli, infatti, esplica un'attivita intellettiva di portata e grado piu modesti. L'art 4, parte terza, del contratto collettivo 7 ottobre 1958, relativo agli addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini - reso efficace erga omnes in forza del DPR n 1328 del 28 agosto 1960 - nello specificare le mansioni proprie degli impiegati di concetto di prima categoria, recepisce i su richiamati criteri distintivi. (V 1908/70, mass n 347912; 1553/68, mass n 333263; (V 3027/67, mass n 330758; 2220/66, mass n 324338).*
Riferimenti normativi: Legge 28/08/1960 num. 1328 CORTE COST., Contr. Coll. 07/10/1958
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)