diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2220 del 13/08/1966 (Rv. 324338 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - CARATTERI - DIFFERENZE DAL DIRIGENTE.*
Stato
decisa il 1966-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324338-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA - CARATTERI - DIFFERENZE DAL DIRIGENTE.*

Costituiscono attributi precipui e distintivi della figura di impiegato di prima categoria, nella graduatoria gerarchica dell'impiego privato elaborato nella regolamentazione e nella prassi sindacale, la preposizione, formale o di fatto ad un ramo, servizio o diramazione dell'attivita svolta dall'impresa, con poteri di circoscritta supremazia gerarchica e di collaborazione attiva ed immediata o col titolare dell'impresa o col dirigente dell'impresa stessa o di una branca autonoma di esso, dei quali il preposto a quel determinato ramo o servizio attua, nel limitato e circoscritto ambito di esso, le generali direttive che gli provengono dall'imprenditore o da chi espande il suo potere di dirigenza su tutta l'area dell'azienda o su una branca autonoma, rappresentandoli, anche con una certa liberta di apprezzamento o con una certa latitudine di iniziativa sempre, pero, limitatamente al suo ufficio, di fronte al personale dipendente e di fronte ai terzi. La funzione tipica del dirigente e, invece, contrassegnata dall'esplicazione di un'attivita, che, valicando i confini di un particolare reparto, ufficio, servizio o diramazione, si espande nell'intera orbita del complesso imprenditoriale, influenzando, pur nell'osservanza delle superiori direttive provenienti dal datore di lavoro e nel rispetto dei fini perseguiti dalla azienda, l'intero organismo o anche una parte autonoma di esso, considerata, pero, nel complesso unitario delle sue varie branche e ramificazioni. Di guisa che il dirigente, quale collaboratore piu attivo ed immediato dell'imprenditore, si delinea nella struttura soggettiva dell'impresa, come colui che e designato a tradurre in atto le generali direttive del datore di lavoro e ad imprimere le sue discrezionali potesta di Determinazione, sempre nella sfera della finalita che l'impresa commerciale o industriale persegue, alle diverse attivita di ordine tecnico o amministrativo che fanno capo ai vari servizi, uffici e reparti, nelle quali attivita, per l'esigenza della divisione del lavoro, necessariamente si scinde ogni ben organizzato complesso produttivo di beni o di servizi. (Cfr.738-65' 1900-64' 1116-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)