Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 356 del 10/01/2017 (Rv. 642317 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE | Eventi dedotti ai fini del possesso "ad usucapionem" - Apprezzamento del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE
In tema di possesso "ad usucapionem", non è censurabile in sede di legittimità - ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici - l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto la domanda di usucapione della proprietà di un bene ottenuto a seguito di stipulazione di un contratto preliminare, posto che, in assenza di un atto di interversione, la relazione che l'anticipata consegna determina con il bene oggetto di preliminare si configura in termini di mera detenzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)